La capogruppo può optare per il regime della tassazione di gruppo con la società controllata

La Redazione
18 Maggio 2018

La capogruppo può optare, in qualità di consolidante, già a partire dall'esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società controllata, consolidando i redditi prodotti da quest'ultima nel corso del residuo periodo d'imposta. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento reso con la Risoluzione n. 40/E diramata ieri dalle Entrate.

La capogruppo può optare, in qualità di consolidante, già a partire dall'esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società controllata, consolidando i redditi prodotti da quest'ultima nel corso del residuo periodo d'imposta. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento reso con la Risoluzione n. 40/E diramata ieri dalle Entrate.

Il caso riguarda un'operazione di riorganizzazione aziendale caratterizzata dalla costituzione di una Holding (la società Alfa SRL) e dall'acquisizione, da parte di quest'ultima, del controllo rilevante di cui agli art. 117 e 120 del TUIR delle società Beta S.p.A., Gamma SRL e Delta SRL (il “Gruppo”). In particolare, la Holding, costituita in data 26 giugno 2017 ed avente l'esercizio coincidente con l'anno solare, ha acquisito la partecipazione totalitaria al capitale sociale di Delta SRL (avente l'esercizio compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno) in data 28 giugno 2017 e Delta SRL ha intenzione di deliberare una modifica del proprio esercizio sociale allineandolo, coerentemente con la Holding e le altre società del Gruppo, all'anno solare. Ciò vuol dire che l'esercizio di Delta SRL che ha avuto inizio il 1° luglio 2017 si chiuderà il 31 dicembre 2017 mentre, a decorrere dal 2018, gli altri esercizi saranno compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Entro fine 2017 la Holding acquisirà anche le partecipazioni totalitarie al capitale sociale delle società Gamma SRL e Beta S.p.A. (in quest'ultimo caso, per effetto di un conferimento).

Da qui il dubbio sollevato alle Entrate tramite interpello: è possibile per la Holding, società neocostituita, consolidare Delta SRL già con riferimento al periodo d'imposta 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017? E poi far aderire al regime di gruppo le società Beta S.p.A. e Gamma SRL a partire dal periodo d'imposta 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018?

La risposta delle Entrate è positiva. “Si ritiene – è spiegato nella Risoluzione in commento - che la Holding possa optare, in qualità di consolidante, già a partire dall'esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società Delta SRL, consolidando i redditi prodotti da quest'ultima nel periodo d'imposta 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017”. Nello specifico, la tassazione consolidata facente capo alla Holding includerà:

  • i redditi relativi al periodo d'imposta della Holding compreso tra la data di costituzione della Holding e il 31 dicembre 2017;
  • i redditi relativi al periodo d'imposta di Delta SRL che va dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

La Holding dovrà comunicare l'opzione per il consolidato fiscale all'Agenzia delle Entrate mediante il Modello “Comunicazioni per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'Opzione IRAP” (trattandosi di società nel primo anno di attività) entro il termine di presentazione del Modello Redditi SC 2017, ovvero entro il 31 ottobre 2017. Per quanto concerne le società Beta S.p.A. e Gamma SRL, le stesse potranno aderire al regime di gruppo – previo acquisto del controllo rilevante da parte della Holding - a partire dal periodo d'imposta 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. L'opzione congiunta per il consolidato fiscale andrà comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante il Modello Redditi SC 2018.

Per l'Agenzia, l'operazione così come descritta (e dunque, con la delibera di modifica da parte di Delta SRL della data di chiusura del suo esercizio sociale, anticipandola al 31 dicembre 2017, e l'acquisizione, entro il 31 dicembre 2017, del controllo rilevante delle società Beta S.p.A. e Gamma S.p.A. da parte della Holding) non può essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 10-bis, co. 1, L. n. 212/2000 recante la “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.