Nulla la notifica ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde
18 Maggio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Campobasso dichiarava inammissibile il gravame proposto dall'appellante contro l'ordinanza del tribunale che rigettava la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che la rinotifica non avrebbe potuto essere dichiarata nulla, avendo raggiunto il suo scopo, in quanto effettuata ad un indirizzo PEC anch'esso riconducibile all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, e seguita dalla comparizione in udienza della difesa erariale, la quale, pur non essendosi formalmente costituita, avrebbe dichiarato di averla ricevuta.
Notifica ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato… Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il Collegio ha ritenuto giustificata la dichiarazione d'inammissibilità del gravame in quanto la notificazione dell'atto di appello presso l'Avvocatura distrettuale era nulla perché effettuata a mezzo PEC «ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde».
…diverso da quello risultante dal Reginde. Infatti, osservano i Giudici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 149-bis c.p.c. e 16-ter d.l. n. 179/2012 «l'indirizzo del destinatario al quale dev'essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, dall'art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde)».
Non può essere mera irregolarità. Pertanto, «la mera disponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la nullità della notifica».
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |