Genitore litisconsorte necessario nei giudizi per la limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale
21 Maggio 2018
Massima
Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull'esercizio della predetta responsabilità (Nella specie la Suprema Corte, cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale). Il caso
Il tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre, per avere arrecato al figlio minore un grave pregiudizio psichico, negandogli la continuità affettiva con la famiglia materna, dopo la morte della madre. La Corte d'appello di Bari, con decreto depositato il 27.12.2016, aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal predetto genitore, avendo rilevato che il medesimo non aveva agito in proprio, ma in qualità di legale rappresentante del minore, pur essendo già decaduto dalla responsabilità genitoriale, in virtù del provvedimento di primo grado provvisoriamente esecutivo. Il reclamante aveva presentato ricorso per cassazione nei confronti della decisione della Corte territoriale prospettando, fra le altre, anche la censura relativa all'illegittimità del rilevato difetto di legittimazione. La questione
La Suprema Corte ha ritenuto, innanzitutto, superflua la rimessione alle Sezioni Unite della questione riguardante l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cd. de potestate, aderendo al recente orientamento favorevole all'ammissibilità di tali ricorsi. È, quindi, passata ad esaminare il motivo preliminare del ricorso - riguardante la legittimazione del genitore a proporre reclamo nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale, a prescindere dalla formula con la quale il medesimo si è qualificato come parte nell'atto introduttivo. Le soluzioni giuridiche
La Cassazione ha accolto il motivo preliminare del ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando, per la delibazione del merito della controversia, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. I Giudici di legittimità hanno evidenziato come il giudizio sulla responsabilità genitoriale deve necessariamente svolgersi con i genitori o con il genitore superstite, nella qualità di parte, in quanto titolare ex lege, in virtù dello status filiationis, del complesso di diritti e doveri di cui tale responsabilità si compone, per cui lo stesso giudizio, in mancanza della partecipazione del genitore, è inesistente, non essendosi validamente costituito il contraddittorio. Ed invero, secondo la Cassazione, il provvedimento emesso all'esito del giudizio di primo grado, ancorchè provvisoriamente esecutivo, è privo di definitività, se tempestivamente impugnato, e, dunque, non idoneo a far perdere al genitore la titolarità della legittimazione ad agire nel giudizio riguardante la limitazione o la perdita della sua responsabilità genitoriale. In conclusione, la sentenza in commento ha affermato che, se il litisconsorzio necessario dei genitori è stato riconosciuto nei giudizi rivolti alla dichiarazione di adottabilità, nel quale è in discussione la stessa conservazione dello status filiationis, a maggior ragione deve essere ammesso il pieno potere del genitore di agire, contraddire ed impugnare le decisioni limitative della responsabilità genitoriale. Osservazioni
Nel confermare il recente orientamento giurisprudenziale - secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale - la Suprema Corte ha altresì affermato che sussiste il litisconsorzio necessario dei genitori o del genitore superstite in tutti i giudizi riguardanti la limitazione o la perdita della responsabilità genitoriale. Ciò vale anche nei giudizi di impugnazione, se il gravame è stato tempestivamente proposto, nonostante la provvisoria esecutività del provvedimento di primo grado, in quanto tale provvedimento non è idoneo a far perdere al genitore la titolarità della legittimazione ad agire nel giudizio in cui si discute del proprio esclusivo diritto – dovere di conservare la titolarità e di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore. Ne consegue, pertanto, che è irrilevante la formula con la quale il genitore si qualifica come parte nella proposizione del relativo reclamo (nel caso esaminato il padre aveva agito in qualità di legale rappresentante del minore e non in proprio). Con il termine litisconsorzio, com'è noto, s'intende il fenomeno per il quale le parti nel processo sono più delle due (attore e convenuto) che sono indispensabili perché sorga un processo. Lo schema processuale a due parti, quindi, viene modificato dalla presenza (necessaria o facoltativa) di una o più ulteriori parti, in quanto il rapporto sostanziale fatto valere ha più di due soggetti (ulteriori rispetto a coloro che nella domanda sono affermati come soggetti, rispettivamente, attivo e passivo del rapporto sostanziale fatto valere). Il litisconsorzio necessario, disciplinato dall'art. 102 c.p.c., imponendo la necessaria partecipazione di tutti i soggetti legittimati, condiziona il potere–dovere del giudice di pronunciarsi sul merito. Si tratta, tuttavia, di una norma in bianco, nel senso che, al di fuori di alcuni casi in cui è la stessa legge a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo, spetta all'interprete individuare le altre ipotesi in cui «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti». Fra le ipotesi di litisconsorzio necessario rientrano quelle riconducibili a ragioni di diritto sostanziale, costituendo il litisconsorzio necessario in questi casi - riconducibili alla plurilateralità del rapporto sostanziale affermato - un corollario del principio della legittimazione ad agire. La ratio del litisconsorzio necessario si configura, in tal caso, come una conseguenza del principio del contraddittorio, nel senso che il litisconsorzio necessario sussiste, ogni qual volta sia dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico e inscindibile, da decidere necessariamente in maniera unitaria nei confronti di tutti i contitolari, al fine di non privare la sentenza dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta. Non è sufficiente, dunque, la sola esistenza di una pluralità di parti del rapporto sostanziale per attribuire, automaticamente, la qualità di litisconsorte necessario a ciascuna di esse. Le ipotesi di solidarietà (attiva o passiva) dell'obbligazione, ad esempio, pur nella sussistenza di più soggetti creditori (o debitori) della stessa somma di denaro o della stessa prestazione, non danno luogo a litisconsorzio necessario, in quanto la struttura del rapporto è dalla stessa legge congegnata in modo tale che ogni creditore possa esigere (ed ogni debitore è tenuto a corrispondere) l'intero, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti degli altri concreditori o condebitori solidali. Per aversi litisconsorzio necessario, pertanto, è necessario che si determinino effetti che, per la struttura del rapporto sostanziale, possono nascere o modificarsi solo nei confronti di una pluralità di soggetti. In questi casi, infatti, la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti è indispensabile, costituendo diretta applicazione del criterio della legittimazione ad agire o a resistere in giudizio. Fatta questa premessa, è indubbio che nel caso esaminato dalla sentenza in commento sia ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Nei giudizi limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale il genitore è sempre parte necessaria, anche con riferimento all'eventuale procedimento di impugnazione, ancorchè con provvedimento di primo grado, provvisoriamente esecutivo, sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Per la struttura del rapporto giuridico dedotto in giudizio, infatti, la relativa decisione va pronunciata necessariamente anche nei confronti del genitore privato della responsabilità genitoriale, altrimenti risulta inutiliter data. Anche in relazione a tale problematica, infatti, la Cassazione continua a seguire l'indirizzo giurisprudenziale, inaugurato nel 2012, con riferimento alla legittimazione ad impugnare i provvedimenti che dichiarano l'adozione in casi particolari, disciplinata dagli artt. 44 e ss. della l. n. 184/1983, riconoscendo il ruolo immanente dei genitori che, ancorchè privati dell'esercizio della responsabilità genitoriale, possono sempre fornire un contributo nella ricerca delle soluzioni migliori per il preminente interesse del minore, addirittura mediante l'impugnazione di un provvedimento ritenuto ingiusto. La sussistenza del litisconsorzio necessario è stata affermata, in seguito, con riferimento alla partecipazione dei genitori dell'adottando, ove esistenti, nel giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore, quand'anche gli stessi non si siano costituiti in primo grado. Di conseguenza, vanno considerati parti necessarie, a maggior ragione, i genitori del minore in tutti gli altri giudizi in cui si discute della limitazione alla responsabilità genitoriale, fino ad escluderne la titolarità (come nel caso della decadenza), anche se di più contenuta incidenza, in quanto non diretti a dichiarare l'adottabilità del minore. La Cassazione ha spiegato, invero, che, per il ruolo attribuito al genitore dalla normativa vigente, sarebbe del tutto irragionevole prevedere una diversità di disciplina tra i casi in cui il genitore abbia la responsabilità sul minore e quelli in cui da tale responsabilità sia stato dichiarato decaduto, anche perché si tratta di situazioni giuridicamente reversibili, essendo la dichiarazione di decadenza sempre suscettibile di revoca. Poichè lo scopo del legislatore è quello di privilegiare comunque il soddisfacimento dell'interesse del minore - che costituisce l'elemento prioritario e preminente - l'esercizio dei diritti e degli obblighi, di cui risulta titolare il genitore, è pur sempre finalizzato all'utilità ed alla convenienza del minore. Pertanto, il genitore è titolare di una posizione autonoma, da fare valere nell'ambito dei vari procedimenti, ma pur sempre in funzione di detta utilità e allo scopo di favorirne il conseguimento. In tale contesto è irrilevante, come ha precisato anche la Corte costituzionale nel 1999, la distinzione tra l'esercizio dell'azione iure proprio e quella in nomine minoris, posto che i rappresentanti «non si limitano ad esprimere e rappresentare la volontà di un soggetto incapace, bensì esercitano la potestà genitoriale in base ad una propria valutazione circa l'utilità e la convenienza per il minore dell'atto da compiere». Riferimenti
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