Una sede direzionale in Italia non è stabile organizzazione

La Redazione
21 Maggio 2018

L'esistenza in Italia di una sede di direzione di una società straniera non basta a configurare una stabile organizzazione

L'esistenza in Italia di una sede di direzione di una società straniera non basta a configurare una stabile organizzazione: lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 12237 del 18 maggio scorso.

Il caso. L'amministrazione tributaria emetteva avvisi di accertamento e cartelle di pagamento nei confronti di due società, facenti parte di un consorzio francese, con sede legale in Francia, per il recupero a tassazione dell'Iva. La Ctp e la Crt rigettavano la tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui le operazione erano state compiute in favore di soggetto estero che aveva stabile organizzazione in Italia. La vicenda giungeva, infine, in Cassazione.

Il concetto di stabile organizzazione. La S.C., nel rigettare il ricorso, richiama l'orientamento costante in tema di Iva, ai sensi del quale la nozione di stabile organizzazione di una società straniera in Italia va desunta dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo Commentario. In particolare, il centro di attività stabile consiste in una struttura dotata di risorse materiale ed umane che può essere costituito da un0entità dotata di personalità giuridica alla quale la società straniera abbia, di fatto, affidato la cura di affari, con esclusione di attività meramente preparatorie o ausiliarie.

Per la definizione di stabile organizzazione, prosegue la S.C. occorre richiamare il concetto di “centro di attività stabile”, come individuato dall'art. 9, comma 1, della sesta direttiva, n. 77/388/CE. In particolare, la giurisprudenza comunitaria ha affermato a più riprese che non costituisce un centro di attività stabile l'installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l'assunzione del personale o l'acquisto di mezzi tecnici.

La sede di direzione. Nel caso di specie, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'esistenza di una sede di direzione della società contribuente non vale a configurare una stabile organizzazione, non essendo emersi elementi volti a provare la sussistenza di una struttura idonea e di un apporto umano e tecnico, tali da configurare il centro di attività stabile.

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