L'incarico sostitutivo del dirigente sanitario non configura svolgimento di mansioni superiori

Sabrina Apa
21 Maggio 2018

In tema di normativa applicabile ai dirigenti dell'intero comparto sanità va escluso che la prosecuzione dell'incarico sostitutivo oltre il termine previsto sia suscettibile di determinare, in ragione della inequivoca e generalizzata deroga al principio di cui all'art. 2103 c.c., il diritto del dirigente ad ottenere la corresponsione ...

In tema di normativa applicabile ai dirigenti dell'intero comparto sanità va escluso che la prosecuzione dell'incarico sostitutivo oltre il termine previsto sia suscettibile di determinare, in ragione della inequivoca e generalizzata deroga al principio di cui all'art. 2103 c.c., il diritto del dirigente ad ottenere la corresponsione di differenze stipendiali da mansioni superiori: ritenendosi l'indennità omnicomprensiva prevista dal comma 7 dell'articolo 18 del c.c.n.l. 2000, come pienamente satisfattiva sul piano retributivo. La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.

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