Distrazione del bene in leasing e conseguente fallimento dell’azienda integra reato di bancarotta
21 Maggio 2018
La distrazione da parte dell'imprenditore del bene in leasing e il conseguente fallimento dell'azienda integra il reato di bancarotta patrimoniale. Questo l'esito della sentenza del 17 maggio 2018 n. 21933 della Corte di Cassazione, con la quale la V Sezione Penale ha respinto il ricorso di un imprenditore che era già stato condannato dal Giudice d'Appello per il reato di bancarotta patrimoniale e documentale.
La Corte ha specificato che non possono essere dimenticati gli insegnamenti secondo i quali, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito del contratto di leasing, «qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente. Invero, quel che rileva, al fine di verificare l'integrazione del reato distrattivo, è la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione».
Insomma: l'imprenditore che si appropria o sottrae indebitamente il bene concesso in leasing commette un'azione penalmente rilevante, determinando per l'impresa fallita anche il pregiudizio causato dalla perdita del credito conseguente al differenziale di valore economico. |