Ricorribile per cassazione il decreto che provvede sulla domanda di separazione dei beni dell’erede

Redazione scientifica
21 Maggio 2018

É ammissibile l'impugnazione straordinaria per cassazione qualora il giudice italiano, adito ai fini della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, abbia negato la propria giurisdizione, in favore del giudice straniero.

Il caso. La Corte d'appello, intervenendo sul reclamo proposto dall'originaria attrice alla decisione di primo grado di rigetto della domanda di separazione dei beni dell'erede, riteneva fondata l'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, reiterata dai chiamati all'eredità in sede di gravame. La soccombente proponeva ricorso avverso tale decisione.

La seconda sezione civile della Cassazione, rilevata l'inerenza del primo motivo di ricorso ad una questione di giurisdizione, ha rimesso la causa al Primo Presidente, che l'ha assegnata alle Sezioni Unite.

Separazione dei beni dell'erede. Il Supremo Consesso ricorda come la giurisprudenza di legittimità è ferma sull'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nell'ambito della volontaria giurisdizione, per essere di regola i relativi provvedimenti privi del requisito di decisorietà e di idoneità al giudicato. Non vi è dubbio, quindi, che il decreto con cui il giudice dispone la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, non essendo ad esso ricollegabile alcun effetto di giudicato, si sottragga al regime dell'impugnazione straordinaria per cassazione.

Giurisdizione declinata a favore di giudice straniero. Un diverso problema si pone, però, nel caso in cui la separazione non sia disposta. Analogamente a quanto avviene, come nel caso di specie, ove la giurisdizione sia declinata a favore di un giudice straniero.

Infatti, non operando tra giudici stranieri il meccanismo della translatio iudicii, che l'art. 59, comma 1, della legge n. 69/09 prevede solo tra giudici nazionali, la giurisdizione in tal caso perde la propria natura di presupposto processuale per acquisire quella di requisito di ammissibilità della domanda. Esclusi gli effetti conservativi della translatio e non essendo più riproponibile la domanda allorché (come nel caso in esame) sia decorso il termine decandenziale di cui all'art. 516 c.c., si consolida la negazione del diritto alla separazione.

Tale incisione rende dunque ammissibile l'impugnazione straordinaria per cassazione contro il provvedimento declinatorio della giurisdizione del giudice nazionale, e ciò in via di eccezione rispetto alla regola che la esclude in materia di giurisdizione volontaria.

Ricorso straordinario per cassazione ammissibile. Per le Sezioni Unite, dunque, il ricorso è da qualificare straordinario ex art. 111 Cost., essendo stato proposto contro un decreto e non contro una sentenza ed è ammissibile.

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