Nessun risarcimento per la caduta dal marciapiede se il dislivello era evidente
22 Maggio 2018
IL CASO Una donna conviene in giudizio il Comune di Anzio per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta occorsa mentre percorreva un tratto di marciapiede comunale, attribuendone la causa alla disconnessione della pavimentazione. Il Tribunale di Velletri, e la Corte d'appello di Roma poi, rigettano la domanda. La danneggiata ricorre dunque in Cassazione. La donna denuncia come la Corte d'appello abbia erroneamente escluso la pericolosità della pavimentazione, a causa della mancanza di due mattonelle, e conseguentemente i presupposti per l'applicazione al caso concreto della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.
NON ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. La Suprema Corte ritiene tale motivo manifestamente infondato, affermando che la Corte d'appello non aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì aveva escluso la sua operabilità poiché la pericolosità della cosa in custodia era chiaramente individuabile con l'ordinaria diligenza.
DISATTENZIONE DELLA DANNEGGIATA In particolare, la corte territoriale aveva sottolineato che la disattenzione della ricorrente poteva essere considerata «una causa efficiente prossima e sufficiente ad elidere il rapporto di causalità con l'avvallamento della pavimentazione del marciapiede».
CASO FORTUITO La Corte ricorda infine che , a norma dell'art. 2051 c.c. il caso fortuito comprende la condotta incauta della vittima, rilevante ex art. 1227 c.c., da graduarsi in base di un accertamento in ordine alla sua «effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva» (Cass. civ., sez. VI, 22 dicembre 2017 n. 30775). La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |