Iscrizione all’albo delle Stp: la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti

La Redazione
22 Maggio 2018

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili chiarisce come va calcolata la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti rilevante per l'iscrizione all'albo delle società tra professionisti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili chiarisce come va calcolata la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti rilevante per l'iscrizione all'albo delle società tra professionisti.

Con il Pronto Ordini n. 319/2017, datato 30 aprile ma diffuso il 18 maggio sul proprio sito istituzionale, il Cndcec risponde a un quesito formulato da un Ordine locale in merito ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle STP.

L'art. 10, comma 4, lett. b) L. n. 183/2011 prescrive che “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Ebbene, dal tenore letterale della norma emerge come la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti debba ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla Stp. Inoltre, le quote di partecipazione al capitale dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

In sostanza, non si può procedere all'iscrizione di una STP se non ricorra contemporaneamente la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste, per quote societarie e la maggioranza dei 2/3 per voti nelle deliberazioni assegnate ai soci professionisti.