Il trasferimento della partecipazione sociale ha effetto, verso la società, dal deposito presso il registro delle impreseFonte: Trib. Roma , 12 gennaio 2018
22 Maggio 2018
In ordine all'esatto momento cui ancorare l'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione sociale (se all'iscrizione nel registro dell'atto di trasferimento ovvero al momento, antecedente, del deposito dell'atto presso il registro), è certo che, in epoca anteriore, l'acquirente della quota sociale non può esercitare i diritti sociali. Conseguentemente, egli non può assumere alcuna decisione che sia imputabile alla società e ciò neppure differendo gli effetti della propria dichiarazione di volontà (in quanto tale dichiarazione nel momento in cui viene posta in essere non è imputabile in alcun modo alla società medesima). |