Nullità del decreto di archiviazione per mancata valutazione dell’opposizione
22 Maggio 2018
Massima
Va accolto il reclamo, ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p., presentato dalla difesa della persona offesa avverso il decreto di archiviazione adottato dal Gip, nel caso in cui l'adozione di tale decreto sia stata preceduta da un'opposizione alla richiesta di archiviazione tempestivamente presentata dalla persona offesa, non valutata dal giudice, determinandosi, in tali casi, una violazione del principio del contraddittorio. Il caso
Entrambe le vicende oggetto delle ordinanze in commento traggono origine da un reclamo avverso un decreto di archiviazione proposto dalle difese delle persone offese interessate e diretto ad ottenere l'annullamento del suddetto decreto. In particolare, nei due casi sottoposti alla nostra attenzione si verificava una situazione analoga: a fronte della richiesta di archiviazione notificata alla persona offesa, veniva presentata dalla difesa della stessa, per la prosecuzione delle indagini, rituale opposizione. Tale opposizione, in entrambi i casi, veniva avanzata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 408, comma 3, c.p.p. Il Gip di competenza, ciò nonostante, emetteva decreto di archiviazione, senza pronunciarsi sull'ammissibilità della predetta opposizione. Le difese delle persone offese interessate, presa conoscenza dell'avvenuta emissione del predetto decreto, presentavano reclamo, per violazione del contraddittorio, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal nuovo art. 410-bis, comma 3, c.p.p. La questione
La recente riforma Orlando è intervenuta in materia di impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, attraverso l'introduzione dell'art. 410-bis c.p.p., esemplificativamente rubricato Nullità del provvedimento di archiviazione. In particolare, tale nuova disposizione prevede espressamente che nel caso di decreto di archiviazione non comunicato alla persona offesa, la quale aveva chiesto di essere avvisata, e nel caso in cui, essendo stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, è previsto il reclamo, da parte dell'interessato, dinanzi al tribunale in composizione monocratica, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento (comma 3 art. 410 bis c.p.p.). La stessa disposizione, al comma 2, ammette tale strumento di impugnazione anche avverso l'ordinanza di archiviazione, nel caso specifico di violazione delle regole del contraddittorio, di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p. Il tribunale decide con ordinanza. Per tali atti in passato era, invece, previsto il ricorso per cassazione. In relazione ai casi oggetto della nostra analisi, ci si trova innanzi all'ipotesi classica di presentazione di reclamo avverso un decreto di archiviazione proposto per violazione delle regole del contraddittorio, avendo gli organi giudicanti, in entrambi i casi, deciso, a fronte di una richiesta di archiviazione, in senso affermativo, omettendo, però, di pronunciarsi sulla opposizione alla stessa richiesta tempestivamente presentata dalle difese delle persone offese coinvolte. Le soluzioni giuridiche
Entrambe le ordinanze oggetto del presente contributo accolgono il reclamo avanzato dalle persone offese, in quanto, in ambedue i casi, sussistono i presupposti previsti dal nuovo art. 410-bis c.p.p. per l'accoglimento dell'impugnazione proposta. Nella specie, i tribunali monocratici competenti, al fine di giungere alla risoluzione della questione loro sottoposta, accertavano la presentazione, da parte delle persone offese, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal P.M. e che la stessa opposizione veniva presentata nei termini previsti dall'art. 408, comma 3, c.p.p., e cioè entro venti giorni dalla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione avanzata dalla pubblica accusa, che, ai sensi del successivo comma 3-bis dello stesso art. 408 c.p.p., si allungano a trenta giorni per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. Accertavano, inoltre, che il Gip, nonostante la tempestiva proposizione della suddetta opposizione, emetteva il decreto di archiviazione, senza, tuttavia, pronunciarsi sull'ammissibilità o inammissibilità del predetto atto. Così ricostruita la situazione, emerge una violazione del principio del contraddittorio, che, a ben vedere, costituisce una delle ipotesi previste dal nuovo art. 410-bis c.p.p. per la presentazione del reclamo avverso il decreto di archiviazione. Come accennato in precedenza, tale disposizione è stata introdotta dalla recente riforma Orlando sul processo penale, allo scopo di deflazionare il ricorso per cassazione avverso tutti quei provvedimenti che vengono emessi nella fase dell'archiviazione e che vedono coinvolti il P.M., il giudice e la persona offesa. Nonché, per tale via, si è intesi attribuire al tribunale in composizione monocratica, quale giudice di merito, il potere di valutare nel merito, appunto, la fondatezza delle ragioni che conducono all'adozione del decreto di archiviazione da parte del Gip, in un'ottica di maggiore garanzia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale. In relazione alle vicende in esame, in particolare, verificata la presenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la sussistenza della nullità dei decreti di archiviazione interessati, stante la loro adozione senza il preventivo vaglio di ammissibilità della rituale opposizione presentata delle persone offese e tenuto conto, conseguentemente, della necessità di salvaguardare il diritto al contraddittorio di queste ultime, i tribunali monocratici investiti della decisione sul reclamo annullano i provvedimenti di archiviazione anzidetti e ordinano la restituzione degli atti ai giudici che hanno emesso il provvedimento. Osservazioni
Tenuto conto del quadro normativo in materia di impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, come modificato dalla legge di riforma del processo penale n. 103 del 2017, i giudici del Tribunale di Palermo, in entrambi i casi oggetto del presente contributo, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento, accolgono, con ordinanza, i reclami avverso i decreti di archiviazione disposti dai Gip interessati. In particolare, la presenza di una opposizione alla richiesta di archiviazione presentata tempestivamente dalle difese delle persone offese, non valutata dal Gip competente, come già chiarito, dà luogo ad una violazione del principio del contraddittorio, che costituisce causa di nullità, ex comma 3 art. 410-bis c.p.p., dei provvedimenti di archiviazione. |