Schiamazzi e rumori intollerabili: quando è configurabile disturbo alla quiete pubblica?
23 Maggio 2018
Un circolo ricreativo disturba i condomini. Il Tribunale di Bergamo condanna il legale rappresentante di un'associazione al pagamento di un ammenda per aver, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (relativo alla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”), disturbato le occupazioni e il riposo delle persone che abitano il condominio in cui è sito il locale. Il Tribunale accerta la produzione delle immissioni sonore provenienti dal circolo gestito dall'imputato, il quale, avverso tale sentenza, ricorre per cassazione. Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 659 c.p., poiché non è stato accertato che le immissioni disturbino un numero indeterminato di persone, come richiesto ai fini della configurabilità del reato, di conseguenza, non ci sarebbe neanche un pericolo concreto per la quiete pubblica. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo stato affermato, dai testi escussi, che la musica proveniente dal locale fosse assordante e fastidiosa anche al di fuori del condominio in cui si trovava il locale stesso. La S.C. dichiara il ricorso inammissibile osservando innanzitutto che le motivazioni tendono a censurare quanto accertato dal Tribunale, pertanto non sono consentite nel giudizio di legittimità. Riguardo al merito della questione, la Corte osserva che i rumori e la musica proveniente dall'associazione gestita dall'imputato erano sicuramente idonei a disturbare l'occupazione e il riposo non solo della famiglia del denunciante, residente in un appartamento ubicato sopra il locale, ma di tutti gli abitanti presenti nelle vicinanze, tanto che una residente era stata costretta a trasferirsi.
Quando le immissioni configurano il reato. L'accertamento risulta coerente e le conclusioni del Tribunale non sono illogiche, difatti per la configurabilità del reato ex art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle immissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo di un numero indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto come ad esempio il condominio. Riguardo al fatto che dei rumori se ne siano lamentati solo i condomini potenzialmente lesi dalle immissioni sonore, non esclude la configurabilità del reato, allorquando, come nel caso di specie sia stata accertata l'idoneità delle stesse ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, quali gli abitanti del medesimo condominio, con la conseguente incidenza sulla tranquillità e quiete pubblica. |