Il regime di automatismo delle prestazioni previdenziali
23 Maggio 2018
Il rapporto assicurativo e gli obblighi di contribuzione ad esso connessi sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma ne sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte adempiute ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 co. 2 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e rafforzato dall'art. 3 D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati) deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore. Appare, quindi, evidente che rimettere al solo fatto dell'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contributivi la determinazione del numero delle giornate effettivamente lavorate significherebbe attribuire rilievo decisivo a vicende di natura esecutiva che di regola sono ininfluenti sia ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo (quale l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro), sia ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni in favore dell'assicurato (quale l'adempimento delle obbligazioni contributive). |