Cumulo tra indennizzo e risarcimento: inammissibile
23 Maggio 2018
Le Sezioni Unite si sono espresse sulla seguente questione a loro rimessa dalla Terza Sezione: nella liquidazione del danno da fatto illecito, dal computo del pregiudizio sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel disastro aereo di Ustica deve essere detratto quanto la compagnia abbia già percepito a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell'aeroplano?
Le Sezioni Unite chiariscono che in realtà l'ordinanza di rimessione solleva questioni di portata ben più ampia rispetto a quella riguardante la mera detraibilità dell'indennità di assicurazione: la compensatio opera come regola generale del diritto civile oppure solo in relazione a determinate fattispecie? Nella liquidazione del danno, inoltre, deve tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia percepito in conseguenza del fatto illecito in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante, quali emolumenti percepiti non solo da assicuratori privati, come nel caso di specie, ma anche da assicuratori sociali, enti di previdenza o da terzi?
Premesso che l'istituto della compensatio non è oggetto di controversie giurisprudenziali perché trova il proprio fondamento nella «idea di danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso», le Sezioni Unite ricordano che se l'evento dannoso porta anche un vantaggio, questo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento, coprendo tutto il danno cagionato ma senza eccedere, non potendo essere fonte di arricchimento del danneggiato.
Nel caso di specie, dal momento che sussiste la responsabilità di un terzo per il danno cagionato da un sinistro per il cui rischio il danneggiato si era in precedenza assicurato, gli spettano due distinti diritti di credito: il credito di risarcimento nei confronti del responsabile e il credito di indennizzo nei confronti dell'assicuratore. In questi casi, l'incremento patrimoniale deve restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento oppure deve essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento?
Le Sezioni Unite ritengono che tali diritti di credito siano concorrenti poichè mirano alla realizzazione del medesimo interesse, ossia il risarcimento del danno: il danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall'assicuratore somme di denaro che superino nel totale i danni subiti.
L'elemento di raccordo tra i diversi piani su cui si fonda il risarcimento (fatto illecito) e l'indennizzo (il contratto di assicurazione) è la surrogazione ex art. 1916 c.c. che con il subingresso automatico dell'assicuratore che ha pagato, nella posizione del danneggiato, consente da un lato il recupero dal responsabile civile delle somme erogate – così evitando che il divieto di cumolo avvantaggi quest'ultimo - e dell'altro di scongiurare che il fatto illecito si trasformi in una fonte di lucro.
Per questo, la Corte afferma il seguente principio di diritto: «Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto». |