Culpa in eligendo per l’amministratore che non verifichi l’idoneità professionale dell’impresa che ha svolto lavori sulle parti comuni
24 Maggio 2018
Massima
È possibile configurare una corresponsabilità dell'amministratore di condominio con l'esecutore materiale di opere edili in condominio per i danni cagionati dalle stesse in caso di ascrivibilità dell'evento al committente stesso per la c.d. culpa in eligendo, ossia per avere affidato l'opera a un'impresa assolutamente inidonea e, in violazione del d.lgs. 81/2008, non abbia compiuto le opportune verifiche sui requisiti tecnico-professionali dell'esecutore dei lavori.
Fonte: condominioelocazione.it Il caso
La Corte d'appello di Torino aveva condannato l'amministratore di uno stabile e un artigiano in quanto, con condotte colpose, avevano cagionato un incendio in un condominio amministrato dal primo. In particolare l'incendio era stato cagionato dall'imperizia dell'artigiano, che aveva realizzato dei lavori di impermeabilizzazione sul tetto con cannello collegato alla bombola del gas e aveva cagionato l'incendio. La responsabilità dell'amministratore, invece, era da ricercarsi nella c.d. culpa in eligendo, ossia l'imperizia con la quale, senza effettuare i dovuti controlli sulle capacità dell'artigiano, aveva comunque affidato a questo l'appalto dei lavori. Avverso tale sentenza i due condannati avevano proposto autonomi ricorsi in Cassazione. La questione
Il tema del presente editoriale è la comprensione della portata della responsabilità dell'amministratore di condominio. Tale responsabilità, di carattere penale nel caso che ci occupa, può essere anche per il comportamento colposo dello stesso e quindi scaturire dalla imperizia nell'attività lavorativa del professionista. Nel caso dell'appalto dei lavori condominiali, infatti, l'amministratore ha il dovere, imposto dal d.lgs. n. 81/2008, di verificare le capacità professionali dell'impresa - o artigiano come nella sentenza in commento - incaricato. In caso di danno cagionato dall'appaltante, quindi, egli risponde semplicemente per non avere effettuato i controlli che avrebbero, ragionevolmente, impedito all'impresa inadatta di svolgere i lavori nel condominio. Assumendo il mandato, poi, l'amministratore accetta una posizione di garanzia verso il condominio in quanto si impegna ex art. 1130 c.c. a «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio». Le soluzioni giuridiche
Il ricorso dell'amministratore di condominio era incentrato sulla contestazione dell'interpretazione della normativa da parte della Corte d'Appello. Con un primo motivo di ricorso, l'amministratore contestava l'applicazione dell'art. 449 c.p. e degli artt. 89 e 90 del d.lgs. 81/2008, in quanto – secondo il ricorrente – i lavori assegnati all'artigiano non avrebbero dovuto comportare l'uso del cannello e della fiamma per essere portati a termine e, quindi, egli non doveva essere ritenuto responsabile per una condotta imprevedibile e originata dal solo artigiano. Con il secondo motivo di doglianza, invece, l'amministratore contestava la causalità tra i lavori e l'incendio, dato che egli non avrebbe mai conferito incarico all'appaltatore di stendere una guaina catramata sul tetto, stante l'inesistenza di un lucernario sul vano ascensore (che era invece l'origine delle perdite d'acqua lamentate dai condomini). Il terzo e ultimo motivo era volto alla contestazione della valutazione operata dalla Corte d'Appello in merito agli obblighi incombenti sul committente nel caso di affidamento di lavori di manutenzione in condominio. Secondo l'amministratore, l'artigiano era regolarmente iscritto alla Camera di Commercio come ditta autorizzata a svolgere lavori edili e quindi egli non avrebbe violato alcuna normativa nell'affidare allo stesso le opere dalle quali erano derivati i danni. La Cassazione, con la sentenza in commento, cassava integralmente il ricorso proposto dall'amministratore, confermando la decisione della Corte d'Appello. In particolare, secondo la Suprema Corte, i lavori commissionati all'artigiano sia dai condomini che dal palazzo riguardavano il rifacimento dell'impermeabilizzazione di parti comuni e private con cannello a gas. L'amministratore, alla luce della predetta situazione, avrebbe dovuto (nella duplice veste di mandatario del condominio e committente dei lavori) verificare l'effettiva attitudine dell'artigiano alla realizzazione dei lavori. L'art. 90, comma 9, lett. a) del d.lgs. 81/2008 afferma che incombe al committente «verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare», e ciò non era stato fatto dall'amministratore. In conseguenza di ciò - aggiungeva la Corte - il giudice del riesame aveva valutato correttamente nel condannarlo ai sensi dell'art. 449 c.p. per l'incendio colposo cagionato dall'artigiano anche per causa dell'imperizia dell'amministratore nei predetti controlli al momento dell'affidamento dei lavori. Osservazioni
La Cassazione – a parere di chi scrive – ha correttamente rigettato il ricorso promosso dall'amministratore. La difesa dell'imputato, tra le altre argomentazioni difensive, aveva tentato di ottenere l'assoluzione dello stesso affermando come l'artigiano fosse iscritto alla Camera di Commercio come impresa abilitata alla realizzazione di lavori edili e – di conseguenza –- l'amministratore non avrebbe avuto alcun onere di controllo ulteriore. In particolare, pare ragionevole supporre che la norma invocata dalla difesa dell'imputato fosse la seconda parte del già citato art. 90, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 che specifica che, «nei casi di cui al comma 11 [ossia in caso di lavori privati, N.D.R.], il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII». La Cassazione, tuttavia, ha rigettato tale ragionamento ritenendo non sufficiente il mero controllo dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio. Nel caso di lavori nei quali sono necessarie competenze specifiche, come quelli in questione, è onere del committente verificare l'idoneità dell'appaltatore. La Corte sottolineava, inoltre, nella citata sentenza come, per giurisprudenza costante, «l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento di appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio è tenuto, quale committente, all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice» (v. Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2013, n. 42347), e ciò in ragione della posizione di garanzia che egli assume verso il condominio con l'acquisizione del mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130 c.c. |