Possibilità di estendere al fallimento l'operatività del giudicato tributario favorevole
24 Maggio 2018
Con l'ordinanza depositata nella giornata di ieri, n. 12854, i Supremi Giudici si sono pronunciati sulla possibilità del curatore di poter ricorrere a disposizioni favorevoli che subentrano dopo la dichiarazione di falimento, relativi però a contenziosi (nel caso di specie tributario) instaurati dal soggetto e poi proseguiti dallo stesso (anche dopo il fallimento). Nello specifico la questione si sofferma sulla legittimazione del fallito ad agire o resistere in un giudizio pendente alla data del fallimento.
Il profilo della controversia è dunque di carattere processuale.
Innanzitutto la norma, l'art. 43 della Legge fallimentare n. 267/1942, ci ricorda che "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge". Ora, i Giudici della Suprema Corte devono in prima istanza accertare se il contenzioso sia divenuto cosa giudicata in senso formale e sostanziale, ovvero se la sentenza favorevole sia ancora impugnabile dopo la dichiarazione di fallimento. Di seguito le ipotesi che si delineano:
Parte della giurisprudenza ha ritenuto negli anni che, il contribuente fallito, rimanendo esposto ai riflessi (anche sanzionatori) conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, conserva eccezionalmente la legittimazione a impugnare l'accertamento tributario nell'inerzia degli organi fallimentari (Cass. civ. 18 marzo 2014 n. 6248; Cass. civ., 30 aprile 2014 n. 9434).
I Giudici, in chiusura, definiscono quanto segue: "il contribuente fallito conserva eccezionalmente la legittimazione a impugnare l'accertamento tributario o a coltivare l'impugnazione in precedenza proposta nell'inerzia degli organi fallimentari; sicché il permanere di questa legittimazione, operante sotto il controllo del curatore secondo una logica di interesse della massa dei creditori, fa sì che quest'ultimo, al fine di salvaguardare il medesimo interesse collettivo, possa avvalersi dell'esito favorevole dell'azione promossa dal solo contribuente fallito, eccependo il relativo giudicato, onde limitare nel quantum la pretesa del concesionario insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato. Pertanto, ove il curatore manifesti il suo interesse a estendere al fallimento l'operatività del giudicato favorevole ottenuto dal fallito a seguito della sua iniziativa individuale, il giudice del merito dovrà ammettere al passivo il credito tributario nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa ovvero, in caso di mancata formazione del giudicato, ammettere l'intera somma con riserva, da sciogliere poi all'esito della lite".
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