Falcidia dell’IVA nel sovraindebitamento: parola alla Consulta

La Redazione
24 Maggio 2018

Il Tribunale di Udine, con l'ordinanza dello scorso 14 maggio, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012 - in relazione agli artt. 3 e 97 – in tema di infacidiabilità dell'IVA nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento.

Il Tribunale di Udine, con l'ordinanza dello scorso 14 maggio, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012 - relativamente agli artt. 3 e 97 – in tema di infacidiabilità dell'IVA nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento.

Nello specifico, la controversia sottoposta dinanzi al foro friulano aveva ad oggetto la richiesta di ammissione di una proposta di composizione della crisi da parte di un soggetto non assoggettabile a fallimento e la richiesta dello stesso di un pagamento parziale dell'imposta di valore aggiunto.

Il Tribunale, richiamando due precedenti di merito (Tribunale di Pistoia, 26 aprile 2017 e Tribunale di Torino, 7 agosto 2017), i quali ammettevano la falcidiabilità dell'imposta, ha ravvisato delle analogie con la disciplina del concordato preventivo la quale, a seguito della sentenza CGUE del 7 aprile 2016, riconosce – in determinati casi – il pagamento non integrale dell'IVA. Ciononostante il Tribunale di Udine ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta ed ha sospeso il procedimento fino alla decisione della Corte Costituzionale.

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