La mail fa piena prova ai fini della concessione del decreto ingiuntivo

Redazione scientifica
24 Maggio 2018

La mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Il caso. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo intimato ad una società per il pagamento di strumentazioni di navi. Il tribunale di Milano, preso atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa di una somma di denaro, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società al pagamento dell'importo residuo. L'appello proposto dalla società contro tale decisione veniva respinto dalla Corte di Milano.

La società soccombente ha, dunque, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice del gravame.

La mail… La Corte d'appello ha ritenuto che il contratto di fornitura intercorso fra le parti, ed il conseguente credito azionato in sede monitoria, fosse stato provato dallo scambio di mail intervenuto tra i rappresentanti delle due società, «mail non contestate quanto alla loro provenienza e testuale contenuto».

…e il suo valore probatorio… Sul punto, il Collegio ricorda come, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005 la email costituisce documento informatico, ovvero un «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Pertanto, la mail anche se priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le «rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c.», e dunque fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, «se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (cfr. Cass. civ., n. 24814/2005).

…ai fini della concessione del decreto ingiuntivo. Ora, poiché nella mail il socio della società ricorrente in sede di legittimità si era impegnato a rientrare dalla propria esposizione debitoria, la Corte d'appello, sostengono i Giudici, correttamente operando la ripartizione dell'onere della prova, ha ritenuto dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale, nonché verificato l'importo del credito azionato col decreto ingiuntivo.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

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