Revocatoria ordinaria: la prescrizione decorre dalla trascrizione dell’atto

Redazione scientifica
24 Maggio 2018

Il termine di 5 anni previsto per l'azione revocatoria decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Il caso. La Corte d'appello di Torino, riformando la decisione di primo grado, rigettava la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale il debitore aveva ceduto i proprio diritti su alcuni immobili in favore degli appellanti. A sostegno della decisione la Corte territoriale rilevava che l'azione revocatoria proposta originariamente dall'attrice era prescritta in quanto quest'ultima aveva agito oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 2903 c.c..

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la creditrice soccombente, deducendo che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dal compimento dell'atto di trasferimento di diritti sugli immobili, anziché dalla trascrizione dello stesso. Infatti, osserva la ricorrente, l'azione revocatoria non è esercitabile prima di detta trascrizione.

Dies a quo della prescrizione dell'azione revocatoria. Il Supremo Collegio, applicando la disposizione sulla prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., ha ribadito che «la prescrizione cominci a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato, non solo dell'esistenza del danno, ma anche dell'attribuibilità ad esso del carattere dell'ingiustizia».

Con riferimento al caso di specie, dunque, i Giudici hanno evidenziato che il termine di 5 anni previsto per l'azione revocatoria decorre «dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo».

Trascrizione nei registri immobiliari. Per queste ragioni, erroneamente la sentenza impugnata non ha considerato la trascrizione, atto avente ad oggetto la disposizione di diritti su immobili, come data dalla quale far decorre il termine per impugnare, in quanto la pubblicità, in questo caso, viene data proprio con la trascrizione nei registri immobiliari.

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso in esame e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello.