La legittimazione ad agire del fallito in un giudizio pendente alla data del fallimento

La Redazione
24 Maggio 2018

Il contribuente fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad impugnare l'accertamento tributario o a coltivare l'impugnazione in precedenza proposta nell'inerzia degli organi fallimentari; sicché il permanere di questa legittimazione, operante sotto il controllo del curatore secondo una logica di interesse della massa dei creditori, fa sì che quest'ultimo, al fine di salvaguardare il medesimo interesse collettivo, possa avvalersi dell'esito favorevole dell'azione promossa dal solo contribuente fallito, eccependo il relativo giudicato, onde limitare nel quantum la pretesa del concessionario insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato.

Il contribuente fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad impugnare l'accertamento tributario o a coltivare l'impugnazione in precedenza proposta nell'inerzia degli organi fallimentari; sicché il permanere di questa legittimazione, operante sotto il controllo del curatore secondo una logica di interesse della massa dei creditori, fa sì che quest'ultimo, al fine di salvaguardare il medesimo interesse collettivo, possa avvalersi dell'esito favorevole dell'azione promossa dal solo contribuente fallito, eccependo il relativo giudicato, onde limitare nel quantum la pretesa del concessionario insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato.

Il caso. Il Giudice Delegato al fallimento di una Srl in liquidazione ammetteva al passivo il credito insinuato da Equitalia; a seguito dell'opposizione proposta dall'ente di riscossione, il tribunale – in parziale riforma del decreto impugnato – ammetteva al passivo in maggior misura il credito vantato da Equitalia sulla base di due cartelle esattoriali, una delle quali notificata prima dell'avvio della procedura fallimentare e non opposta nel termine dei quaranta giorni dal debitore poi fallito. Avverso tale provvedimento il fallimento della Srl in liquidazione proponeva ricorso in Cassazione.

Ammissione al passivo del credito tributario. Laddove il curatore manifesti il suo interesse ad estendere al fallimento l'operatività del giudicato favorevole ottenuto dal fallito a seguito della sua iniziativa individuale, il giudice del merito dovrà ammettere al passivo il credito tributario nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa ovvero, in caso di mancata formazione del giudicato, ammettere l'intera somma con riserva, da sciogliere poi all'esito della lite.

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