La rappresentanza nel processo del curatore speciale
25 Maggio 2018
Massima
In tema di condominio, il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., resta in carica fino a quando non venga meno la situazione contingente che abbia reso necessaria la sua nomina con la conseguenza che, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, può proporre impugnazione così come resistere a quella ex adverso proposta. Il caso
Nel corso di un processo avente ad oggetto la condanna di un condominio al risarcimento dei danni patiti da un condomino, viene nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. nei cui confronti si svolgono i giudizi di primo e secondo grado. Per quel che rileva in questa sede la Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, condanna il condominio rappresentato in giudizio dal nominato curatore speciale al risarcimento dei danni arrecati all'appartamento di un condomino che liquida in euro 108.000,000. Avverso tale sentenza propongono quindi ricorso per cassazione sia il condominio che taluni condomini denunciando, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 78 c.p.c., 65 disp. att. c.c. e 24 della Costituzione, la consequenziale nullità della sentenza e del procedimento non essendo stato instaurato correttamente il contraddittorio. In particolare, i ricorrenti ritengono che il potere di rappresentanza del curatore speciale cessi una volta definito il giudizio nel quale la nomina è intervenuta e che, pertanto, la sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado nei suoi confronti sia nulla. La questione
La questione giuridica sottoposta all'attenzione del Giudice di legittimità attiene quindi all'esatta individuazione dell'estensione del potere di rappresentanza processuale spettante al curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c.: se esso, dunque, si estingua con la pronuncia della sentenza di primo grado ovvero permanga per i successivi gradi di giudizio. Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione, nella fattispecie in esame, rigetta il ricorso, ritenendolo infondato, e conferma il proprio precedente e risalente orientamento in tema di rappresentanza processuale del curatore speciale. Il Supremo Consesso rileva, difatti, che la citazione nel giudizio di gravame del curatore speciale, nominato dal giudice di primo grado, nel caso di specie abbia determinato la valida costituzione del rapporto processuale. In particolare, la Corte di cassazione afferma, richiamando il principio di diritto sancito dalla precedente Cass. civ., sez. II, n. 3969/1979, che il curatore speciale nominato a norma dell'art. 78 c.p.c. resta in carica fino a quando non venga meno la situazione contingente che abbia reso necessaria la nomina stessa, con la conseguenza che i poteri del curatore non si esauriscono con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado di giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta. Ciò comporta, quindi, che il curatore speciale così come è abilitato a proporre impugnazione contro detta decisione, è altresì abilitato a resistere all'impugnazione proposta dalla controparte. Osservazioni
L'art. 78 c.p.c. prevede che il giudice possa nominare un curatore speciale in due distinte ipotesi. Il primo comma, in particolare, dispone che la nomina possa essere effettuata nel caso in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, qualora sussistano ragioni d'urgenza, finché subentri colui al quale tale potere competa. Il secondo comma, invece, prevede che la nomina di un curatore speciale possa essere effettuata anche qualora tra il rappresentato ed il rappresentante sussista un conflitto di interessi. Tale ultima disposizione peraltro, è bene evidenziare, trova applicazione residuale, qualora, cioè, il legislatore non abbia già previsto e quindi disciplinato il possibile conflitto d'interessi come nella disposizione di cui all'art. 320 c.c.. La nomina del curatore speciale, così come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, ha efficacia "ex tunc", atteso che diversamente si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, come decadenze e preclusioni processuali sicché, ove, in ipotesi, intervenga in appello, essa lascia inalterati gli effetti del gravame tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto d'interessi (Cass. civ., sez. III, n. 19149/2014). Una volta chiarito in quali fattispecie trovi applicazione l'art. 78 c.p.c. e quale sia l'efficacia della nomina, è quindi necessario individuare la durata temporale del potere di rappresentanza del curatore speciale, stanti le rilevanti implicazioni processuali conseguenti. Qualora, infatti, gli effetti della nomina dovessero cessare dopo la sentenza di primo grado o dopo il compimento dell'atto per il quale la nomina è intervenuta (si pensi all'ipotesi disciplinata dall'art. 320 c.c.), l'eventuale notifica dell'atto di appello al curatore speciale, nominato dal giudice di prime cure, non potrebbe ritenersi validamente effettuata. La decisione della Corte di cassazione chiarisce tale aspetto negandone la relativa eventualità e conferma il condivisibile principio, affermato anche in tema di rappresentanza di minori, secondo cui, una volta intervenuta la nomina, gli effetti della stessa permangono finché dura la situazione contingente che l'ha determinata (nel caso di specie, quindi, fino alla nomina dell'amministratore del condominio). Sicché, qualora la nomina sia stata determinata, in ipotesi, dalla sussistenza di un conflitto di interessi, essa mantiene la sua validità finché esso sussista ancorché in via solo potenziale. Ciò in quanto il curatore speciale che venga nominato dal giudice tutelare ex art. 320 c.c., in una situazione di conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la patria potestà, detiene poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del genitore, onde ha legittimazione processuale in relazione ai giudizi che sorgono in relazione all'atto per cui sia stata disposta la nomina (Cass. civ., sez. III, n. 7889/2017; Cass. civ., sez. II, n. 13507/2002). Difatti, la nomina del curatore, ex art. 320 c.c., non è efficace solo con riferimento al singolo atto per il quale è stato nominato (ad. es. una compravendita) né è limitato ai giudizi propedeutici e funzionali al perfezionamento e compimento dell'atto ma si estende necessariamente ai giudizi che sorgono in relazione a tale atto (Cass. civ., Sez. Un., n. 5073/1985).
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