Il rigetto della domanda di lite temeraria non giustifica la compensazione per soccombenza reciproca

Redazione scientifica
25 Maggio 2018

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite aisensi dell'art. 92 c.p.c..

Il caso. La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di Napoli Nord con la quale veniva rigettato sia l'appello proposto dai soccombenti in primo grado, sia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati e venivano compensate le spese di lite, «attesa la soccombenza reciproca».

Illegittima, contraddittoria ed illogica compensazione spese di lite. Contro tale pronuncia uno degli appellati ha proposto ricorso per cassazione, lamentando illegittima, contraddittoria ed illogica compensazione delle spese di lite per inesistenza assoluta di soccombenza reciproca.

Il rigetto della domanda di lite temeraria. Il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9532/2017), in base al quale, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello non si ha una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il tribunale, nel caso in esame, ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado.

La Suprema Corte ha, dunque, accolto, per quanto di ragione, il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.