Pensioni anticipate, per la Corte Cost. il legislatore può incentivare la prosecuzione del lavoro

La Redazione
25 Maggio 2018

La Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità della scelta del legislatore di disincentivare i pensionamenti anticipati e promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa, giudicando tali decisioni non lesive dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

La questione rimessa alla Corte. Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 299 della L. n. 208/2015 nella parte in cui esclude la riduzione percentuale dell'importo erogato a titolo pensionistico, a favore di coloro che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a discapito di chi ha maturato il diritto negli anni 2012, 2013, 2014.
Il Giudice rimettente ha evidenziato che tale limitazione è discriminante e lesiva del principio di uguaglianza per coloro che hanno ottenuto la pensione anticipata dal 2012 al 2014, rispetto a chi ha ottenuto il beneficio dopo il 1° gennaio 2015.
Inoltre, il Tribunale ha ravvisato nella norma in questione una violazione dell'art. 36 Cost. giudicandola lesiva del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa.

Discrezionalità legislativa e rispetto dei principi costituzionali. La Corte, richiamando la sentenza n. 39/2018, ha sostenuto che “il legislatore ben può disincentivare i pensionamenti anticipati e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita”. Inoltre, prosegue, “tali scelte discrezionali sono chiamate a contemperare la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e con la tutela della proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti pensionistici.”
Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato disparità di trattamento, irragionevolezza o non proporzionalità nella scelta di differire al futuro l'efficacia dell'ulteriore deroga al regime generale.
Infatti, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo, i Giudici costituzionali hanno precisato che tale scelta “non genera, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento e non travalica i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono all'attuazione graduale dei princìpi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Cost., anche alla luce delle esigenze connesse alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa”.

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