Soglie di fallibilità: l’abbreviazione dell’esercizio svolta dall’imprenditore non è rilevante

La Redazione
25 Maggio 2018

Il disposto dell'art. 1, comma 2, l.fall. predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da una scelta di abbreviazione dell'esercizio svolta dall'imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività d'impresa.

Il disposto dell'art. 1, comma 2, l.fall. predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da una scelta di abbreviazione dell'esercizio svolta dall'imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività d'impresa.

Il caso. Il tribunale, in accoglimento dell'istanza presentata da una società immobiliare, dichiarava il fallimento di una Srl in liquidazione ritenendo che quest'ultima avesse superato la soglia di fallibilità prevista dall'art. 1 l.fall.. Secondo i Giudici non assumeva rilievo la delibera di anticipazione dell'esercizio ed il bilancio chiuso a quella data, dato che gli esercizi rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento non potevano che essere di durata coincidente ed equivalente all'anno solare. Successivamente, la Corte d'appello revocava la declaratoria di fallimento pronunciata in primo grado rilevando che l'art. 1, comma 2, l.fall. faceva esclusivo riferimento alla nozione di esercizio, che era liberamente determinabile dall'assemblea societaria in assenza di un'espressa previsione che imponesse una sua durata in misura pari all'anno solare. Avverso tale provvedimento la società immobiliare proponeva ricorso in Cassazione.

La modifica dell'epoca di chiusura dell'esercizio non incide sull'apprezzamento del superamento delle soglie di fallibilità. La società rimane libera di modificare l'epoca della chiusura del proprio esercizio incidendo sulla durata complessiva dello stesso, ma tale deliberazione, se adottata nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, non rileva ai fini dell'apprezzamento dell'avvenuto superamento delle soglie di fallibilità, le quali debbono rimanere ancorate a riferimenti, eventualmente riclassificati, di portata annuale.

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