Efficacia nei confronti dei danneggiati estranei al giudizio del giudicato reso in causa avente ad oggetto un sinistro mortale

Mauro Di Marzio
28 Maggio 2018

In un sinistro mortale la sentenza passata in giudicato su azione proposta soltanto da alcuni degli aventi diritto è vincolante quale giudicato formale e sostanziale quantomeno relativamente all'an a favore degli altri aventi diritto?

In un sinistro mortale la sentenza passata in giudicato su azione proposta soltanto da alcuni degli aventi diritto è vincolante quale giudicato formale e sostanziale quantomeno relativamente all'an a favore degli altri aventi diritto?

Stabilisce l'art. 2909 c.c. che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Tale norma concerne il giudicato sostanziale, mentre il giudicato formale è regolato dall'art. 324 c.p.c., secondo cui s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a mezzi ordinari di impugnazione. Il giudicato si distingue poi in interno, se formatosi all'interno del medesimo processo, o esterno, se — come nel caso oggetto del quesito — formatosi in altro processo.

Il giudicato sostanziale è sottoposto a limiti sia soggettivi che oggettivi.

Sotto il profilo soggettivo, che è quello qui rilevante, il citato art. 2909 c.c. stabilisce espressamente che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa: da tale disposizione si evince, a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, finanche nel caso in cui il terzo — e non sembra essere questo il nostro caso — sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass. civ. n. 24165/2013).

Il giudicato, tuttavia, può anche avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi - ed ancora una volta non sembra essere questo il nostro caso - siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (es. Cass. civ., n. 6788/2013; Cass. civ., n. 12252/2017).

Ne discende che il terzo estraneo ad un giudizio reso inter alios, può chiedere, con azione diretta in separato giudizio, l'accertamento dei propri autonomi diritti, cioè statuizioni nuove e di contenuto diverso rispetto a quelle della sentenza resa tra le altre parti e contro la quale avrebbe potuto proporre opposizione (Cass. civ. n. 30941/2017).

Va inoltre aggiunto che l'efficacia del giudicato si atteggia diversamente a seconda che la controversia verta su diritti autodeterminati (diritti, cioè, cioè riguardo ai quali la causa petendi si identifica con la situazione giuridica protetta, ad un dipresso diritti reali e status), ovvero eterodeterminati (tra i quali, per quanto sembra rilevare in questa sede, i diritti di credito derivanti da una lesione aquiliana). Ad esempio, riguardo al caso dei diritti autodeterminati, è stato detto che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto. Ne consegue che l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico di un fondo e a vantaggio di un altro fondo, successivamente frazionato, pregiudica l'azione del terzo per un nuovo accertamento della stessa servitù a carico dello stesso fondo e a vantaggio di altra parte del fondo frazionato (Cass. civ. n. 22908/2013). Ma - si ripete - qui sembra venire in questione il diritto al risarcimento del danno, ossia un diritto eterodeterminato.

Alla luce dei principi che precedono, deve in linea di principio rispondersi negativamente al quesito posto: e cioè, l'avente diritto al risarcimento del danno cagionato da un sinistro mortale (poniamo per ipotesi, non essendo stata indicata la fattispecie, un congiunto, che non abbia partecipato al giudizio a monte, il quale reclami il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale), non può avvalersi del giudicato formatosi inter alios.

Il che, naturalmente, non vuol dire che l'accertamento compiuto nella sentenza passata in giudicato non possa essere allegato, se non altro come prova atipica, nel giudizio risarcitorio intentato dal danneggiato rimasto estraneo al primo giudizio.

Un'ulteriore precisazione, resa necessaria ancora una volta dalla mancata indicazione della fattispecie. Se il soggetto rimasto estraneo al primo giudizio sia un creditore in solido (ma non dovrebbe essere questo il caso, se è esatta la supposizione secondo cui l'estraneo intende agire per il risarcimento di un danno subito iure proprio), trova applicazione la seconda parte dell'art. 1306 c.c.

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