Estinzione del giudizio di opposizione: il decreto ingiuntivo acquisisce un'efficacia equiparata al giudicato
28 Maggio 2018
Massima
Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione nei termini, è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato. Il caso
La società Alfa aveva convenuto dinanzi al tribunale l'istituto di credito Beta deducendo la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, integrante un illecito anatocismo, un difetto di pattuizione in punto interessi rispetto al collegato conto corrente anticipi e l'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto non previste nel contratto, chiedendo la condanna dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 2033 c.c.. L'istituto di credito Beta si costituiva eccependo l'inammissibilità delle domande formulate dall'avversaria per intervenuto giudicato sul rapporto di conto corrente. In particolare deduceva: 1) di aver in precedenza richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società Alfa e dei suoi garanti per il saldo negativo del medesimo conto; 2) che avverso codesto provvedimento era stata proposta opposizione da tutti gli ingiunti avanzando le medesime doglianze riproposte dalla società Alfa nel nuovo giudizio; 3) che il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo era stato interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della società Alfa e non era mai stato riassunto da nessuno degli ingiunti. La questione
La questione esaminata dal tribunale di Milano afferisce alle conseguenze della estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero se il decreto ingiuntivo che acquisti esecutorietà per l'estinzione del giudizio di opposizione acquisti o meno anche una efficacia equiparata al giudicato. Le soluzioni giuridiche
È noto che nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione si estingua, il decreto ingiuntivo — che non ne fosse già assistito — acquista efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1. Come correttamente ricordato dalla sentenza in commento, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo evidenziato che l'estinzione del giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo determina per il provvedimento di ingiunzione l'acquisizione di una efficacia equiparata al giudicato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 3987; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1989, n. 1492). Il tribunale sottolinea, in particolare, come detta soluzione mantenga intatta la coerenza del sistema in quanto, nonostante sia emanato ad esito di un rito sommario ed in assenza di contraddittorio, il decreto ingiuntivo è comunque oggetto di un accertamento da parte del giudice e ben può l'interessato con l'opposizione instaurare un ordinario giudizio contenzioso, che ha l'onere di curare. Non appare inopportuno evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. nel testo vigente prima della novella introdotta dalla l. 18 giugno 2009 n. 69 - applicabile ratione temporis al caso esaminato dal tribunale di Milano - l'estinzione del processo può essere accertata incidentalmente in un processo diverso rispetto a quello in cui si è verificato il fatto estintivo (cfr. Cass. civ., sez. Trib., 5 dicembre 2012, n. 21772; Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2004, n. 17121; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1993, n. 6903). Peraltro, nella fattispecie esaminata dalla sentenza in epigrafe, l'istituto di credito convenuto aveva espressamente formulato eccezione d'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice per intervenuto giudicato sul rapporto di conto corrente, contenente un'esplicita richiesta di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione del precedente giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo (in arg. v. Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2006, n. 825). Osservazioni
La soluzione adottata dal tribunale milanese appare pienamente condivisibile atteso che, anche se il decreto divenuto esecutivo ex art. 653, comma 1 c.p.c. non passa formalmente in giudicato, tuttavia la sostanziale definitività dei suoi effetti, quale deriva dalla esecutività da quella norma prevista, discende dalla conseguita irretrattabilità di ognuna delle questioni di rito e di merito in esso agitate, a causa dell'avvenuto decorso del termine processuale per proporle, cioè quello per dispiegare l'opposizione. La medesima irretrattabilità costituisce, invero, conseguenza della imperfetta condotta processuale della parte convenuta sostanziale su cui il codice di rito fa ricadere l'onere di iniziativa: tanto che non fatti valere, nelle rigorose forme previste, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, questo va qualificato come oramai pacifico e, quindi, solo in quanto tale non più suscettibile di essere avversato dal debitore. Come evidenziato dalla dottrina, la soluzione adottata privilegia la posizione processuale dell'opposto in aperta deroga ai principi che regolano l'estinzione del processo, considerato che quest'ultima, in linea di massima, rende inefficaci gli atti del processo già compiuti lasciando impregiudicate le posizioni sostanziali delle parti. Nel procedimento monitorio viene, invece, ritenuto meritevole un accertamento provvisorio dei fatti costitutivi del diritto azionato a fronte del quale è costituito un onere del debitore, sotto forma di impulso all'iniziativa processuale.
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