Dichiarazione giudiziale di paternitàFonte: Cod. Civ. Articolo 269
28 Maggio 2018
Inquadramento
Disciplinato dal capo «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità» (così a seguito della novella legislativa del 2013, che ha espunto dal titolo l'aggettivo “naturale”), l'istituto civilistico in esame ha la finalità di far ottenere al figlio non riconosciuto,da uno o da entrambi i coniugi, una pronuncia giudiziale (in particolare, una sentenza, come chiarito dall'art. 277 comma 1 c.c.) che «produce gli effetti del riconoscimento» (ibidem). Nel 2006 la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 274 c.c. (che era già stato attenzionato dalla Corte delle leggi per due volte, nel 1965 e nel 1997, con le sentenze nn. 70 e 216), ha sostanzialmente reso più snella la procedura che può condurre alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ritenendo non conforme a Costituzione il previo accertamento della giustificatezza dell'azione, incombente sul quale doveva pronunciarsi il giudice procedente. Se oggi al giudice non è più richiesto un giudizio prognostico sull'azione, va specificato che l'istituto in oggetto rappresenta semplicemente uno strumento che può essere azionato dal figlio non riconosciuto nei confronti dei presunti genitori, per far valere il diritto di essere riconosciuto grazie a una pronuncia giudiziale; da tali circostanze, non può certo desumersi, quasi ragionando a contrario,che sussista un obbligo, in capo ai genitori, di riconoscere il proprio figlio. Le condizioni del riconoscimento e la competenza
Esordisce l'art. 269 c.c. chiarendo che sia la paternità sia la maternità possono essere «giudizialmente dichiarate» in tutti i casi in cui «il riconoscimento è ammesso» (comma 1). Il riferimento è all'art. 250 comma 5 c.c. (che impedisce il riconoscimento del figlio da parte dei genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, fatto salvo che il giudice non li autorizzi, sulla base delle circostanze di fatto e avuto riguardo dell'interesse del minore) e all'art. 278 c.c., il quale prevede che, nel caso di figli incestuosi, il riconoscimento giudiziale possa essere disposto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 251 c.c. (autorizzazione che deve concedere il giudice avuto riguardo «all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio»). Trattandosi di una dichiarazione giudiziale, v'è da chiedersi in via preliminare quale sia il tribunale competente. Prima delle recenti riforme in materia di filiazione e di competenza del Tribunale per i minorenni (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), nel caso in cui il soggetto che chiedeva il riconoscimento fosse stato minorenne, la competenza era proprio del Tribunale specializzato, e tale competenza attraeva a sé anche quella sulle statuizioni di natura economica, in considerazione della peculiarità della composizione “mista” del tribunale minorile e della preminenza dell'interesse del minore che veniva in rilievo in tali situazioni (così, per esempio, Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21882, per la quale «il tribunale per i minorenni, adito per il riconoscimento della paternità naturale del minore, è competente anche a conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, tra cui, oltre quella avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento già sostenute dall'altro genitore per il minore, anche quella avente ad oggetto la corresponsione del periodico mantenimento in favore dello stesso»). Nel caso in cui il soggetto attivo fosse stato maggiorenne, la competenza doveva ritenersi sussistere in capo al tribunale ordinario (in questo senso, Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2010, n. 23970, per la quale l'azione di riconoscimento della paternità naturale, che non riguardi un minore, deve essere introdotta davanti al tribunale nelle forme ordinarie; in sede di impugnazione davanti alla Corte d'appello, si introduce con atto di citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di decadenza previsti dal codice di rito). Questo filone giurisprudenziale deve pertanto ritenersi superato alla luce delle modifiche apportate all'art. 38 disp. att. c.c.; è pertanto possibile sostenere che, attualmente, la competenza nelle controversie de quo spetti sempre e comunque al tribunale ordinario, così come è ordinario il rito applicabile (come d'altra parte aveva già chiarito la giurisprudenza; si veda ancora Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2010, n. 23970). Per quanto riguarda la competenza territoriale, deve ritenersi competente il foro del convenuto. L'art. 269 c.c., nella formulazione precedente alla riforma del diritto di famiglia operata nel 1975, prevedeva una serie di casi tassativi in cui fosse possibile dichiarare giudizialmente la paternità. Oggi, il riformulato art. 269 comma 2 c.c. chiarisce, in maniera netta, che «la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo», con l'unica eccezione prevista dal comma 4, per cui «la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità». La Corte costituzionale è più volte intervenuta (per esempio, si veda l'ordinanza n. 39/1988) per dichiarare inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a questo secondo comma dell'articolo in esame. Gli sviluppi della scienza e della tecnica permettono oggi, grazie alle indagini ematologiche ed immunogenetiche, di giungere a una certezza (quasi) assoluta in ordine al ricercando rapporto di paternità o maternità. In questo senso, la Cassazione ha chiarito che la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obiettivo di prova: essa costituisce, infatti, tenuto anche in considerazione gli sviluppi della scienza, uno tra gli strumenti più idonei (e comunque quello con margini di sicurezza elevatissimi), per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2008, n. 14462; più recentemente anche Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2015, n. 6025, per la quale le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di “leggi”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), sia per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico). Tuttavia, l'efficacia di tali indagini non può essere esclusa per quanto si è detto; in fondo, spetta al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini). Di più: il rifiuto di sottoporsi a tale sistema che presenta «margini di sicurezza elevatissimi», utilizzando le parole della Suprema Corte, è un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., e «di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda» (Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2015, n. 6025). La Cassazione ha escluso che tale impostazione presenti profili di incostituzionalità, chiarendo che «non è il rifiuto in sé a poter fornire argomento di prova, ma il rifiuto ingiustificato a consentire all'esame, articolandosi, pertanto, la valutazione probatoria nell'accertamento del rifiuto, dell'assenza di giustificazione, della concorrenza di altri elementi probatori» (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2006, n. 13276). V'è da aggiungere che è molto difficile, al di là dell'utilizzazione della prova genetica, dimostrare con prove una circostanza sì intima quale quella del concepimento (Ferri L., Lezioni sulla filiazione, Bologna, 1989), di talché la giurisprudenza ha chiarito che «l'art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità» (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279). Nel complesso, non essendo previsto in materia un sistema di prove legali, la valutazione delle allegazioni delle parti è rimessa alla valutazione del giudice. E così, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenuto conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto: quest'ultimo aspetto è particolarmente importante perché non sussiste un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento. Da questo, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti (Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12971). Il criterio di cui all'art. 269 comma 2 c.c. non può essere in alcun modo limitato (fatta eccezione, come si è detto, di quanto previsto dal successivo comma 4): di conseguenza, l'ammissione degli accertamenti genetici non deve né può essere subordinata alla «prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre» (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2007, n. 14976). Va comunque chiarito che il consulente tecnico chiamato dal giudice a verificare l'eventuale rapporto di paternità, non è obbligato a esaminare ogni elemento prospettato dalle parti, ma solo quelli che appaiano suffragati da solidi elementi scientifici e da elementi di fatto concreti (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282). Per quanto riguarda l'eccezione di cui al quarto comma alla generale regola stabilita nel comma 2 dell'art. 269 c.c., la Cassazione ha stabilito che lo stesso quarto comma non esclude che le circostanze in esso previste (ovvero la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa e il preteso padre all'epoca del concepimento), seppur nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, «possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice di merito» (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12646; precedentemente si era espressa in questo senso anche Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22490). Infine, è sempre ammessa la prova contraria. La mera affermazione del convenuto circa i molteplici rapporti sessuali intrattenuti dall'attrice nel periodo del concepimento (cd. exceptio plurium concubentium) non è una vera e propria eccezione e conseguentemente non comporta una inversione dell'onere della prova, di tal ché non risulta aggravato l'onere probatorio che incombe sulla parte attrice, «non potendo porsi a carico di chi agisce in giudizio l'onere di fornire la prova della inesistenza dei fatti negativi» (così Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2007, n. 24929). Legittimati a proporre l'azione di cui all'art. 269 c.c. sono, ai sensi del successivo art. 270 c.c.:
In caso di morte del figlio nel corso del procedimento, l'azione può essere perseguita «dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti» (art. 270 comma 3 c.c.). Per quanto riguarda i soggetti deboli, in caso di minori l'azione di cui si discute può essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure dal tutore (il quale, però, ai sensi dell'art. 273 comma 1 c.c., è obbligato a chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Richiamando quanto esposto supra, nel paragrafo dedicato alla competenza, pare potersi affermare che, anche in questo caso, il «giudice» a cui fa riferimento la disposizione sia il giudice ordinario, e non già il giudice specializzato minorile). Nel caso in cui il minore compia gli anni 14 nel corso della procedura, o qualora li abbia già compiuti prima della proposizione dell'azione, deve esprimere il suo consenso rispettivamente alla prosecuzione o alla proposizione dell'azione (e tale disposizione risulta perfettamente coerente con la nuova concezione del minore non più come mero soggetto debole, bensì come persona titolare di diritti: si faccia riferimento, per esempio, all'adozione, che nel caso di minori ultraquattrordicenni non può essere disposta senza il loro esplicito consenso). Nel caso dell'interdetto, invece, l'azione può essere promossa dal tutore ma previa autorizzazione del giudice (art. 273 comma 3 c.c.). Per quanto riguarda la legittimazione passiva, l'azione deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di quest'ultimo, nei confronti degli eredi. In caso di mancanza anche degli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice avanti al quale il giudizio deve essere promosso (la posizione è quella di litisconsorti necessari, cfr. Cass. civ., sez. I, 2 gennaio 2014, n. 14). La Cassazione ha escluso che legittimati passivi siano anche gli eredi degli eredi (ai quali è comunque attribuita la facoltà di intervenire in giudizio, in quanto portatori di un interesse uguale ma contrario a quello dell'attore). Tale soluzione risponde a un'interpretazione della norma anche per come è stata riformulata a seguito dei recenti interventi normativi (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), i quali hanno chiarito che, in mancanza di eredi, la domanda va proposta nei confronti di un curatore speciale (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2014, n. 10783). Infine, alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse (art. 276 comma 2 c.c.; in questo caso l'intervento è adesivo dipendente; cfr. Cass. civ., 17 luglio 2012, n. 12198; gli eredi non possono opporre il proprio dissenso all'espletamento di indagini genetiche sulla persona deceduta, in quanto non sussiste un loro diritto soggettivo sul corpo e non è previsto da alcuna disposizione normativa il loro consenso per accertamenti da eseguire per finalità di giustizia; così Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2012, n. 12549). Come anticipato, la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, e con efficacia retroattiva, «sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili» (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575), e la data della sentenza di accertamento della filiazione è conseguentemente il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale per il diritto al rimborso (Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2014, n. 7986). Va anche chiarito che non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, essendo il giudice dotato, in questo senso, di poteri ufficiosi (così Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2014, n. 11211). In caso di rapporti incestuosi, anche nel caso di persone maggiorenni, l'azione può essere promossa solo a seguito di autorizzazione del giudice che deve avere riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio (art. 278 comma 1 c.c., che fa riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 251 c.c.). Qualora il giudice non conceda l'autorizzazione, è da ritenersi applicabile l'art. 279 c.c., per il quale il figlio che non può essere riconosciuto in quanto non è possibile presentare la relativa azione, ha comunque il diritto di agire per ottenere «il mantenimento, l'istruzione e l'educazione» (elementi che il genitore deve comunque e obbligatoriamente garantire al figlio, sia esso riconosciuto – anche giudizialmente – o meno). Tale articolo era stato completamente svuotato di significato da una dichiarazione di incostituzionalità del 2002: nell'ordinamento infatti non residuavano casi in cui il figlio incestuoso non potesse richiedere l'accertamento giudiziale di paternità; con la riforma apportata dal d.lgs. n. 154/2013, che ha introdotto la necessità della previa autorizzazione ai sensi dell'art. 251 c.c. nei confronti del figlio incestuoso che voglia azionare l'istituto qui in esame, l'art. 279 c.c. è tornato applicabile in tutti quei casi in cui il giudice ritenga, per l'appunto, di non concedere l'autorizzazione di cui all'art. 251 c.c. e richiesta dall'art. 278 c.c.. La sentenza costituzionale n. 50/2006
Come accennato nell'inquadramento, prima del 2006 era previsto che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità fosse ammessa solo qualora occorressero specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Tale valutazione doveva essere effettuata dal Tribunale, che decideva in camera di consiglio con decreto motivato, a seguito di una inchiesta sommaria che era condotta senza pubblicità e che doveva essere mantenuta segreta. La ratio dell'articolo andava ricercata nello scopo di scoraggiare iniziative con finalità meramente ricattatorie. L'intero articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 50/2006. La Corte delle leggi ha ritenuto che il giudizio di ammissibilità fosse ormai «un “ramo secco” dell'ordinamento che limita il diritto dei figli all'accertamento della paternità senza più salvaguardare le esigenze del preteso genitore», e che «può ormai considerarsi un inutile duplicato idoneo solo a favorire istanze dilatorie», tanto che il giudizio di ammissibilità si risolve «in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica; così come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111 comma 2 Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione. Né può tacersi che l'evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati». Casistica
*Fonte: www.ilFamiliarista.it |