Nel testo dell'art. 7 della L. 300/70 non figurano parole quali “tempestività”, “immediatezza” o similari, requisiti, questi, desunti dall'interpretazione giurisprudenziale della norma in esame, sicché, in linea generale, non assume decisiva rilevanza il mero dato temporale, costituito dal decorso del tempo, che, in assenza di specifiche allegazioni da parte del lavoratore interessato, non può essere considerato idoneo, di per sé, ad arrecare pregiudizio ai diritti dello stesso, rispetto ...
Nell'art. 7 L. 300/70 non figurano parole quali “tempestività”, “immediatezza” o similari, requisiti, questi, desunti dall'interpretazione giurisprudenziale della norma in esame, sicché, in linea generale, non assume decisiva rilevanza il mero dato temporale, costituito dal decorso del tempo, che, in assenza di specifiche allegazioni da parte del lavoratore interessato, non può essere considerato idoneo, di per sé, ad arrecare pregiudizio ai diritti dello stesso, rispetto alle prescrizioni imposte dall'art. 7 dello Statuto. La discrezionalità del giudice nel valutare la tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell'ambito dei presupposti alla base dei principi dell'immediatezza della contestazione, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede. Nel licenziamento per motivi disciplinari e con riferimento al principio della tempestività della contestazione, qualora il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'immediatezza del recesso datoriale, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato al lavoratore assume rilevanza solo in quanto rivelatore della inesistenza, nel caso concreto, di una causa che non consente la prosecuzione del rapporto, ovvero può assumere rilievo sotto il diverso profilo di un vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dal citato art. 7, con la precisazione, in ogni caso, che la violazione di tale tutela può essere però prospettata solo in relazione ad un effettivo ostacolo che impedisce un'adeguata difesa dell'incolpato, tenuto conto anche della necessaria univoca correlazione tra il provvedimento datoriale e la causa posta a fondamento dello stesso.
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