Incompatibilità dei curatori e dei coadiutori: il decreto approda in G.U.

La Redazione
28 Maggio 2018

È approdato in Gazzetta Ufficiale, la n. 121 del 26 maggio scorso, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, L. n. 161/2007.

È approdato in Gazzetta Ufficiale, la n. 121 del 26 maggio scorso, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, L. n. 161/2007.

Il provvedimento prevede:

  • l'incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
  • la vigilanza del Presidente della Corte di appello sulle nomine ai predetti incarichi, conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua.

Il decreto ha inoltre apportato modifiche alla legge fallimentare, alla disciplina dell'amministrazione straordinaria ed al sovraindebitamento. Nello specifico:

  • ha aggiunto all'art. 28, l.fall. il comma: “Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto”;
  • ha aggiunto all'art. 8 D.lgs 270/1999 il comma 3-bis: “Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto”;
  • in tema di sovraindebitamento, invece, all'art. 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: “nominato dal giudice» sono state inserite le seguenti: “; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; ed all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: “regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: “si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;”.

In sostanza, risultano enormemente allargate le ipotesi di incompatibilità per effetto anche di semplice frequentazione non già con i magistrati dell'ufficio che conferiscano gli incarichi di curatore o commissario o liquidatore e relativi coadiutori, ma con qualunque altro magistrato addetto al medesimo ufficio cui appartengono i magistrati conferenti gli incarichi.

Il provvedimento entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal prossimo 25 giugno.

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