Cancellazione di impresa artigiana dall’albo per informativa antimafia: q.l.c.

La Redazione
28 Maggio 2018

Il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 92, commi 3 e 4, e 89-bis, D.Lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 3, 41 Cost., nella parte in cui non escludono dai divieti e dalle decadenze conseguenti all'informazione interdittiva antimafia i provvedimenti previsti dall'art. 67 del medesimo decreto che siano mero presupposto dell'esercizio del diritto di iniziativa economica privata.

Il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 92, commi 3 e 4, e 89-bis, D.Lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 3, 41 Cost., nella parte in cui non escludono dai divieti e dalle decadenze conseguenti all'informazione interdittiva antimafia i provvedimenti previsti dall'art. 67 del medesimo decreto che siano mero presupposto dell'esercizio del diritto di iniziativa economica privata.

Non appare conforme ai principi costituzionali ricollegare al rilascio di un'informazione interdittiva antimafia, e dunque ad un provvedimento di natura amministrativa, gli stessi effetti (consistenti nel divieto generalizzato di ottenere benefici, erogazioni pubbliche, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni di vario genere, nonché la decadenza di diritto da quelli già ottenuti) che l'art. 67 D.Lgs. n. 159/2011, c.d. codice antimafia, ricollega all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione, vale da dire alla definitività di un provvedimento giurisdizionale.

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