Inesistente la notifica non effettuata nella residenza del destinatario regolarmente registrata
29 Maggio 2018
L'art. 139 c.p.c. prescrive che, nel caso in cui la notifica non possa essere eseguita mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario ovunque questi si trovi, la stessa debba essere effettuata nel comune di residenza dello stesso ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio. Sulla base di quanto innanzi è, pertanto, inesistente la notifica della cartella che non sia stata effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza, bensì nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto, la quale lo abbia ricevuto in tale qualità. |