Specificità della contestazione e molestie: rileva anche il contesto nel quale si sono svolti i fatti

29 Maggio 2018

La contestazione disciplinare deve delineare l'addebito come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, salva la successiva verifica da parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso. Devono, dunque, essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o violazioni.
Massima

La contestazione disciplinare deve delineare l'addebito così come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica da parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.

Devono dunque essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il caso

La Corte di appello di Milano, in sede di reclamo 'Fornero' ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore con condanna della società al pagamento di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ex art. 18, comma 6, Stat. Lav., ritenendo accertata la genericità della contestazione di addebito, inidonea a far comprendere al dipendente il contenuto degli illeciti ascrittigli essendo la reale comprensione del fatto contestato stata chiarita solo in giudizio ed a seguito di precisazione delle condotte ascritte al lavoratore.

La violazione dell'art. 7 Stat. Lav. viene ricondotta nel regime sanzionatorio dall'art. 18, comma 6 dello Statuto – e non in quella del comma 4 – trattandosi di un difetto procedurale tale da inficiare sin dall'origine il procedimento disciplinare ed idoneo ad assorbire ogni questione relativa al merito della vicenda ed alla sussistenza dell'addebito.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale della società (in particolare il motivo con il quale si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970), ha affermato che, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se al lavoratore fossero state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, i fatti contestati.

In particolare, il Collegio avrebbe dovuto valutare con attenzione il contesto nel quale si erano svolti gli addebiti e verificare in concreto se la mancata indicazione dei nominativi di tutte le colleghe molestate (una era stata individuata, nella lettera di contestazione, con le sole iniziali del nome e del cognome) avesse effettivamente determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto a difesa del lavoratore.

A tale principio dovrà, pertanto, attenersi la Corte milanese in fase di rinvio.

La questione

Sollecitata sulla corretta applicazione dei limiti dell'art. 7 Stat. Lav. e della indicazione degli addebiti che devono essere menzionati nella lettera di avvio del procedimento disciplinare, la Corte di Cassazione ribadisce i limiti e i caratteri peculiari del principio di specificità della contestazione.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza n. 6889 del 20 marzo 2018, la Corte di Cassazione si sofferma nuovamente sul requisito di specificità della contestazione disciplinare, ribadendo la natura essenziale ed i principi che devono essere rispettati onde permettere l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore.

Lo scopo della contestazione dell'addebito è quello di consentire al lavoratore di prospettare la propria ricostruzione dei fatti e di, eventualmente, evidenziare circostanze ovvero elementi alternativi o aggiuntivi a sua discolpa che rendano possibile l'archiviazione del procedimento o anche la sua definizione in senso più favorevole al lavoratore.

Secondo la Suprema Corte, la lettera di avvio del procedimento disciplinare deve delineare l'addebito e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica da parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.

Devono, dunque, essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

A tal fine è necessario che l'addebito individuato dal datore di lavoro nell'esercizio del potere disciplinare delinei con esattezza i caratteri della condotta incolpata onde delimitare la difesa dell'incolpato, fermo restando – in ogni caso –l'accertamento giudiziale dell'idoneità del fatto contestato a configurare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.

Tuttavia, quel che si richiede (ad avviso della Corte) non è una assoluta analiticità del fatto contestato, ma l'esposizione di quei dati ed aspetti essenziali del fatto materiale posto alla base del licenziamento, la verifica della sussistenza dei quali è sempre rimessa al giudice del merito e non può essere censurata in sede di legittimità, se congruamente motivata.

Osservazioni

Con la sentenza in commento è stata ritenuta la violazione di legge in relazione all'art. 7 Stat. Lav., poiché la valutazione e l'apprezzamento del requisito della specificità della contestazione (che deve prescindere da schemi rigidi e prestabiliti) non avrebbe tenuto conto del contesto nel quale si sono verificati i fatti addebitati, non verificando “in concreto” se la mancata esposizione di alcune indicazioni ritenute necessarie (nel caso, l'omessa menzione dei nominativi di tutte le colleghe molestate, dal momento che una di queste era stata individuata nella lettera di contestazione con le sole iniziali del nome e cognome) possa aver determinato una insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati al lavoratore.

Pur non essendo stati esaustivamente ripercorsi i fatti contestati, sembrerebbe - da quanto riportato in sentenza - che il lavoratore sia stato accusato di ‘diverse' molestie nei confronti di altrettante colleghe (“…la mancata indicazione dei nominativi di tutte le colleghe molestate…”) e, salvo che anche le altre colleghe oggetto ‘dell'interessamento' dell'incolpato non fossero esattamente identificabili, desta non poche perplessità che l'omessa menzione del nome di una tra queste possa aver fatto insorgere un ‘ragionevole dubbio' nell'individuazione dei comportamenti imputati.

Tuttavia, a prescindere dal caso di specie e dalle personali perplessità di chi scrive, quel che maggiormente rileva è la valenza del significato e della corretta applicazione dei principi che governano l'esercizio del potere disciplinare.

Ne emerge che il requisito di specificità della contestazione è, dunque, rispettato purché: vengano tracciati i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante (che devono essere tali da costruire anche il perimetro del campo d'azione della difesa del lavoratore); vengano rese indicazioni necessarie ed essenziali tali da delimitare, nella sua materialità, l'addebito contestato; sia fornita l'indicazione di dati ed aspetti essenziali di quest'ultimo, senza però che la contestazione debba prospettarsi in maniera analitica.

Viene, inoltre, sottolineata l'importanza del ‘contesto' nel quale si è svolta la condotta disciplinarmente rilevante, ponendosi particolare attenzione alla verifica “in concreto” se, pur in presenza di fatti dettagliati, l'assenza di specificità di uno di essi, possa aver determinato una incertezza tale da precludere il diritto di difesa del lavoratore.

La sentenza se da un lato amplia il perimetro dell'accertamento giudiziale del fatto materiale invitando correttamente anche a valutare il momento nel quale la condotta si è verificata (in ipotesi un'incomprensione verbale ovvero pure un momento ludico tra colleghi fatto di reciproci atteggiamenti resi in tono scherzoso potrebbe ricondurre l'addebito ad un comportamento non inopportuno o non disciplinarmente rilevante), dall'altro sembra rendere delle Linee Guida non propriamente chiare.

Ed infatti, si richiede che la lettera di avvio del procedimento sia corredata di indicazioni essenziali e necessarie (non analitiche) ma, al contempo, si afferma che l'esposizione dei fatti dettagliata può risultare non esaustiva se uno solo fra questi risulti non chiaramente delineato.

Si tratta, dunque, di comprendere con esattezza quando e come il principio di specificità possa dirsi violato anche in considerazione del fatto che, in fattispecie sia pure differenti, viene ritenuta pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari (ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato perché, anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio); e, peraltro, non è richiesta “necessariamente” l'indicazione del giorno e dell'ora dei molteplici fatti che sono stati commessi (Cass. sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662).

Ecco, dunque, che la certezza della corretta descrizione dei fatti potrà essere verificata solamente all'esito delle giustificazioni rese dal lavoratore e, soprattutto, nell'ambito dell'accertamento giudiziale nel corso del quale si dovrà valutare se l'indicazione degli addebiti è stata tale da rendere il lavoratore edotto di quanto addebitatogli o se, invece, la violazione del principio di specificità sia stata sollevata dall'incolpato in maniera strumentale e al sol fine di precostituire un vizio di forma che precluda il merito della vicenda.

Guida all'approfondimento

1) L. Montuschi, Sub art. 7, in Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di G. Ghezzi - F. Mancini - L. Montuschi - U. Romagnoli, Comm. SB, 1972, 34 ss.;

2) F. Pantano, La contestazione degli addebiti, in Il potere disciplinare del datore di lavoro, a cura di S. Mainardi, Torino, 2012, 257 ss.;

3) G. Centamore, La specificità ex art. 7, St. lav. della contestazione disciplinare effettuata per relationem agli atti del processo penale, Bologna, fasc.1, 2015, pag. 17.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario