Avviso di accertamento valido anche senza menzione della delega alla sottoscrizione
30 Maggio 2018
L'art. 42, comma 1°, del d.P.R. n. 600/1973 si limita a prevedere che gli avvisi sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere assolutamente che il capo dell'ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale. Deve, perciò, ritenersi sufficiente, ai fini della validità dell'atto, l'esistenza della delega e non è necessaria né la menzione della stessa nell'atto, né la specificazione che il delegato appartenga alla carriera direttiva. |