Più soggetti coobbligati nel risarcimento agli investitori: anche l’interruzione della prescrizione è solidale
30 Maggio 2018
In tema di responsabilità degli intermediari, qualora più condotte di soggetti distinti convergano nella produzione del medesimo evento dannoso, consistito nel pregiudizio arrecato ai risparmiatori, sussiste unitarietà dell'evento dannoso. In tal caso, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei soggetti solidalmente responsabili produce effetti anche verso gli altri. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 13365 depositata il 29 maggio. Il caso. Alcuni risparmiatori agivano nei confronti della Consob e nei confronti di una società di intermediazione mobiliare, chiedendo il risarcimento dei danni prodotti da investimenti sbagliati. In particolare, si costituivano parte civile in due distinti procedimenti penali, instaurati rispettivamente verso alcuni funzionari Consob, imputati per abuso d'ufficio (agendo per responsabilità extracontrattuale da omessa vigilanza), e verso gli amministratori e i sindaci della società di intermediazione, poi fallita, imputati dei reati di bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita, facendo valere la loro responsabilità ex art. 2395 c.c. e chiedendone il risarcimento dei danni corrispondenti alla perdita dei capitali investiti. La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla solidarietà degli effetti di un evento interruttivo della prescrizione, concretizzatosi nell'insinuazione al passivo della società fallita. In particolare la sentenza impugnata ha affermato che nel caso di specie sussistevano non solo distinte condotte illecite, ma anche eventi di danno ontologicamente diversi, impeditivi della solidarietà passiva nella obbligazione risarcitoria ex art. 2055 c.c. Di parere contrario la Cassazione. La responsabilità solidale. Nel caso in cui vengano a cumularsi, nella medesima fattispecie produttiva della perdita patrimoniale, plurime e distinte condotte, anche riferibili a soggetti giuridici diversi, alcune sanzionate con la responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, ed altre anche non qualificabili illecite, ma che obbligano comunque alle restituzioni, deve essere ravvisata l'unitarietà dell'evento pregiudizievole, idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, le volte in cui quest'ultimo nel suo atteggiarsi fenomenico implichi un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo. Nel caso di specie, i risparmiatori hanno agito nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita, ai sensi dell'art. 2395 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita del capitale investito, e nei confronti della Consob, addebitandole una responsabilità aquiliana da omessa vigilanza e mancata adozione delle misure di intervento volte a impedire le irregolarità commesse dalla società di intermediazione. Ebbene, tutte le condotte dei diversi soggetti verso cui sono state proposte le domande di risarcimento convergono nella produzione del medesimo evento dannoso consistito nel pregiudizio arrecato ai risparmiatori: ha errato, dunque, la Corte d'appello, nell'escludere l'unitarietà dell'evento dannoso. Anche l'interruzione della prescrizione è solidale. Di conseguenza, la domanda di ammissione al passivo della società fallita dei crediti dei risparmiatori non può essere ritenuta – come ha fatto la sentenza impugnata – irrilevante ai fini interruttivi della prescrizione. Sussistendo l'unitarietà dell'eventus damni, l'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti della Consob deve essere accertata, ex art. 1310, comma 1, c.c., con riferimento anche agli eventi interruttivi posti in essere dai risparmiatori nei confronti di ciascuno degli altri soggetti coobbligati ai sensi dell'art. 2055 c.c.
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