Ammortamento dei titoli di creditoFonte: Cod. Civ. Articolo 1227
30 Maggio 2018
Inquadramento
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto a ricevere una determinata prestazione. La loro funzione è quella di rendere la circolazione dei diritti di credito più semplice e sicura e hanno come paradigma di riferimento le norme che disciplinano la circolazione dei beni mobili. I titoli di credito si distinguono in titoli di credito in senso stretto che sono quelli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere una somma di denaro, come l'assegno bancario e la cambiale; i titoli di credito rappresentativi di merci in forza dei quali il possessore ha il diritto di ritirare o consegnare merci, come le polizze di carico e la fede di deposito; i titoli di credito che consistono in valori mobiliari che attribuiscono al possessore la qualità di socio (ad es. azioni) o di creditore nei confronti di enti pubblici (ad es. BOT) o di società private (ad es. obbligazioni). In considerazione delle modalità di trasferimento dei titoli di credito, poi, si distinguono i titoli al portatore, i titoli all'ordine e i titoli nominativi. I primi si trasferiscono con la semplice consegna del titolo; i secondi mediante girata che è una dichiarazione scritta sul titolo con la quale il possessore ordina al debitore di eseguire la prestazione in favore di un altro soggetto cui è trasferito il titolo; gli ultimi mediante doppia annotazione del nome del beneficiario sul titolo. L'ammortamento dei titoli di credito è una procedura che priva di efficacia verso i terzi il titolo di credito smarrito, distrutto o rubato e che permette di ottenere un decreto che autorizza il pagamento del titolo o consente di ottenerne un duplicato se il titolo di credito sia in bianco o non sia ancora scaduto. É un procedimento necessario che trova la sua ratio nella caratteristica peculiare dei titoli di credito che è quella di incorporare il credito nel documento, dalla quale consegue l'ulteriore corollario che il possesso del titolo legittima l'esercizio del diritto in esso contenuto. Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortizzato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. In presenza di leggi speciali la specialità prevale sulle norme del codice e ciò in ragione del fatto che (come si legge nella Relazione ministeriale al n. 254) le disposizioni contenute nel libro delle obbligazioni hanno una funzione suppletiva, ossia si applicano solo in quanto non esiste una disciplina specifica dei singoli titoli di credito o questa non sia completa. Si intendono per leggi speciali sia le norme speciali del codice civile, sia le leggi speciali propriamente dette di cui all'art. 2001 c.c.. Il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme prescritte dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo e se adempie la prestazione nei confronti del possessore senza dolo o colpa grave è liberato anche se questi non è il titolare del diritto (art. 1992 c.c.). Ciò significa che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente affinché il diritto letterale e autonomo che è in esso incorporato si costituisca e circoli. Nei titoli di credito, quindi, il diritto è incorporato nel documento, con la conseguenza che chi acquista il titolo diventa titolare del diritto in esso contenuto. Nella sostanza il possesso del titolo è condizione sufficiente per richiedere la prestazione dal debitore senza necessità che sia data prova dell'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto (funzione di legittimazione del titolo di credito).
Occorre distinguere tra titoli all'ordine o nominativi per i quali è previsto, per l'appunto, la procedura di ammortamento nell'ipotesi di perdita involontaria del possesso e titoli al portatore per i quali non è consentita la procedura di ammortamento. Per i titoli al portatore di cui si provi la distruzione il possessore ha diritto ad ottenere dall'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente; per i titoli al portatore sottratti o smarriti o di distruzione che non sia stato possibile provare il detentore del titolo deve farne denunzia all'emittente e può ricevere la prestazione una volta decorso il termine per la prescrizione e ciò allo specifico fine di evitare che il debitore debba pagare due volte. Fanno eccezione alcune ipotesi previste tassativamente per legge, come per esempio gli assegni bancari al portatore (art. 2006 c.c.). Più specificamente l'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola “non trasferibile”, mentre l'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno e l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente. Titoli di credito e soggetto attivo
Il soggetto attivo del diritto all'ammortamento è il possessore qualificato del titolo, che sia stato vittima dello smarrimento, della sottrazione o distruzione. Il soggetto attivo può essere anche il giratario, con la precisazione che la procedura di ammortamento può essere attivata anche da chi aveva il diritto ad avere il possesso anche senza averlo avuto materialmente, ovvero dal prenditore o dal giratario indicato, che non abbia ancora il possesso del titolo smarrito, sottratto o distrutto. Nello specifico, se si tratta di assegni bancari e circolari, il soggetto attivo è il legittimo portatore dei titoli che ne abbia perso la disponibilità a causa di furto, smarrimento o distruzione, ovvero il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'istituto emittente (art. 69 R.d. n. 1736/1933). Già si è detto che l'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno e l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente. Nel caso di cambiale e vaglia cambiario, il soggetto attivo che è sempre il legittimo portatore del titolo che ne ha perso il possesso per sottrazione, smarrimento o distruzione è il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario (art. 89 R.d. n. 1699/1933). In questa ipotesi la titolarità a richiedere l'ammortamento spetta anche al debitore che, dopo avere pagato la cambiale ipotecaria, la smarrisce (o ne subisce la sottrazione o distruzione), poiché in quanto cambiale ipotecaria non potrebbe chiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria al Conservatore dei Registri immobiliari. I Giudici di legittimità hanno affermato che ai sensi degli artt. 2016 c.c., 89 e 102 R.d.n. 1669/1933, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale, o di un vaglia cambiario, è il titolare del credito cartolare, che abbia perso il possesso del titolo a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario sono privi di legittimazione a richiedere il decreto di ammortamento, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito (Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2002,n. 13513). Inoltre la procedura di ammortamento di una cambiale prevista dall'art. 102 della legge cambiaria è ammessa a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o suscettibile di circolazione, con la conseguenza che l'ammortamento non è ammissibile quando i titoli stessi siano stati protestati a seguito del mancato pagamento da parte dell'obbligato (Cass. civ., sez. III, 17 luglio 1982, n. 4195). Infine, nell'ipotesi di libretti e certificati di deposito o polizze, il soggetto attivo è sempre il legittimo portatore del titolo che ne abbia perso la disponibilità a seguito di furto, smarrimento o distruzione, ossia il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto (art. 6 l. n. 948/1951) . I Giudici di legittimità hanno evidenziato che la procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli artt. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 e ss. della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ne consegue che la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell'altro al fine dell'accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell'attore (Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4870 ). Il soggetto attivo può agire senza l'assistenza di un difensore. L'assistenza del difensore, infatti, non è obbligatoria, ma facoltativa. Ammortamento e titoli al portatore
L'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti non è ammesso, salvo disposizioni di leggi speciali (ed alcune eccezioni previste per esempio per i libretti di deposito e gli assegni bancari al portatore). La ratio del divieto è stata ricondotta alla complessità della procedura di ammortamento rapportata alla celerità nella circolazione dei titoli al portatore. Il soggetto che denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione del titolo al portatore e fornisce a quest'ultimo la prova dello smarrimento o della sottrazione ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. La Corte di cassazione ha affermato che, in caso di smarrimento o sottrazione di un titolo al portatore, il differimento della prestazione, in favore di chi abbia denunciato tale evento all'emittente, al termine della prescrizione del titolo medesimo, stabilito dall'art. 2006, è volto unicamente ad evitare che il debitore possa essere esposto alla duplice pretesa dell'originario proprietario del titolo e dell'eventuale uso legittimo possessore. Esso, pertanto, non opera quando non sussistano i presupposti per l'ulteriore circolazione del titolo nel momento in cui il derubato chieda l'adempimento della obbligazione cartolare (nella specie, perché i titoli erano stati sorteggiati per il rimborso) (Cass. civ., sez. I, sentenza 15 aprile 1992, n. 4571). Se il debitore esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine di prescrizione del titolo è liberato, a meno che non sia data la prova che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Il legislatore si preoccupa anche di tutelare il possessore dei titoli nei casi in cui questi siano smarriti o sottratti e prevede che il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, ad esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. É fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo. Ammortamento e titoli nominativi
Il legislatore ha voluto evitare la previsione di procedimenti diversi per le differenti categoria di titoli perché, come si legge nella Relazione Ministeriale, al n. 257, «avendo mantenuto la facoltà, già prevista nella Legge speciale, di trasferire il titolo per girata, sia pure con effetti limitati, doveva subordinarsi la pronuncia dell'ammortamento ad un procedimento più rigoroso, quale è appunto quello dettato per i titoli all'ordine». L'art. 2027 c.c. prevede che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denuncia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine. Il legislatore statuisce, altresì, che l'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo. Una norma differente regola tuttavia il caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative perché è previsto che durante il termine stabilito per l'opposizione il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione. Ancora una volta le esigenze contemperate sono quella della certezza dei traffici giuridici e quella della circolazione del titolo. Competenza
La competenza si radica presso il tribunale del luogo di pagamento del titolo, ma sono previste alcune eccezioni. A norma dell'art. 89 R.d. n. 1669/1933, la richiesta di ammortamento per la cambiale e il vaglia cambiario può essere presentata anche al giudice del luogo di domicilio del portatore del titolo. Allo stesso modo, l'art. 69 e ss. R.d. n. 1736/1933 disciplina la competenza del giudice del luogo di domicilio del portatore del titolo anche per l'assegno bancario. Gli artt. 69–74, come modificati dall'art. 86 R.d. n. 1736/1933 prescrivono che l'ammortamento dell'assegno circolare e del vaglia postale trasferibile possa essere richiesto dal tribunale dove si trova una agenzia dell'istituto di credito o del luogo in cui è domiciliato il richiedente. L'art. 6 della legge n. 948/1951 disciplina la competenza con riferimento ai titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore indicando il tribunale dove si trova la filiale dell'istituto emittente presso il quale il titolo è pagabile. La procedura di ammortamento dei titoli all'ordine e nominativi è dettata dagli artt. 2016 – 2020 e 2027 c.c. ed è sostanzialmente conforme alla procedura di ammortamento della cambiale disciplinata dagli artt. 89 e ss. del R.d. n. 1669/1933.
L'ultimo comma dell'art. 2016 c.c. prevede che, nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore. Tale norma va coordinata con il primo comma dell'art. 2016 c.c. che prevede la possibilità per il detentore del titolo di fare denunzia al debitore dell'avvenuto smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo che tuttavia non vale a inficiare il pagamento eseguito dal debitore prima della notificazione del decreto di ammortamento, stante che la conoscenza dello smarrimento, sottrazione o distruzione non basta, di per sé, a legittimare il dolo o la colpa grave, con la conseguenza che il pagamento rimane valido e liberatorio. Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui è onerato il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa. Ciò risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del R.d. n. 1669/1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (Cass. civ., sez. I, 3 giugno2010, n. 13462). Le fasi della procedura sono due: la prima necessaria, la seconda eventuale.
La prima fase, necessaria, si apre con la presentazione del ricorso al presidente del tribunale. Il possessore qualificato del titolo smarrito, sottratto o distrutto può chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve contenere gli elementi necessari per l'identificazione del titolo oggetto della richiesta di ammortamento e, nel caso in cui si tratti di titolo in bianco, il ricorso deve contenere gli elementi sufficienti a identificarlo. Il ricorso segue la disciplina specifica dettata dall'art. 125 c.p.c.. Il presidente del tribunale svolge un accertamento sia in fatto, che in diritto. Sotto il profilo fattuale accerta se il titolo sia stato effettivamente smarrito, sottratto o distrutto e sotto il profilo del diritto verifica la legittimazione del denunciante. Gli accertamenti hanno necessariamente natura sommaria e si basano sui documenti prodotti dal ricorrente e su tutti gli elementi di natura probatoria comunque offerti da quest'ultimo, con possibilità di integrazione mediante informazioni assunte d'ufficio. Il presidente del tribunale, all'esito degli accertamenti, se positivo, pronuncia con decreto l'ammortamento del titolo e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale, se nel frattempo il detentore non abbia fatto opposizione. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Ed infatti, solo alla scadenza del termine di trenta giorni l'ammortamento diventa definitivo. Il ricorrente ha poi l'onere di notificare il decreto al debitore e di espletare gli adempimenti necessari per la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammortamento non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non lo è nemmeno il provvedimento del Presidente della Corte d'appello di conferma del provvedimento di rigetto, anche se irritualmente pronunciato. Difetta, infatti, il carattere definitivo del provvedimento impugnato, attesa la proponibilità della detta istanza al Presidente del tribunale ex art. 2016 c.c. (Cass. civ., sez. I, 18 agosto 1993, n. 8757).
La seconda fase, eventuale, disciplinata dall'art. 2017 c.c., si apre se il detentore del titolo propone opposizione contro il debitore. L'opposizione si introduce con atto di citazione con il deposito, previsto a pena di inammissibilità, del titolo presso la cancelleria del tribunale che ha pronunciato il decreto di ammortamento. In assenza del deposito del titolo l'opposizione diventa inammissibile. Detta disposizione, è stato affermato, non si applica alla cambiale (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 1975, n. 1146). Nella prassi, tuttavia, il titolo non viene depositato, ma esibito al cancelliere che ne redige apposito verbale. L'opposizione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale (art. 2016, comma 3, c.c.). Fa eccezione l'opposizione proposta avverso il decreto di ammortamento di un assegno bancario che deve essere presentata nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 69 del R.d. n. 1736/1933 e non nei trenta giorni di cui all'art. 2016 c.c., disposizione riferita alla generalità dei titoli di credito che, in quanto lex posterior generalis non deroga alla norma anteriore speciale in difetto di espressa indicazione normativa (Cass. civ., sez.I, 25 luglio 2008, n. 20469). I Giudici di legittimità hanno precisato che la legittimazione all'opposizione al decreto di ammortamento compete unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali, dopo la pronunzia del decreto, possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo per far riconoscere l'inesistenza del titolo ammortizzato (Cass. civ., sez. I, 20 maggio 1993, n. 5744). In seguito all'opposizione, che si configura come un vero e proprio giudizio di impugnazione, si apre un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento della proprietà del titolo. La Corte di cassazione ha precisato che il giudizio di opposizione al decreto di ammortamento, che tende a far risolvere la questione se il documento e quindi la legittimazione spetti all'opponente oppure al convenuto e che ha una struttura corrispondente, in sostanza, ad un normale giudizio di rivendicazione, sia pure caratterizzato dall'inversione della posizione processuale dei soggetti, è un giudizio a cognizione piena in cui è proponibile da parte dell'ammortante-opposto domanda riconvenzionale di rivendica e restituzione del titolo (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1994, n. 2351). L'atto di citazione deve essere notificato al ricorrente e al debitore, in modo tale che il debitore possa intervenire nel giudizio per dimostrare i fatti ed anche conoscere il soggetto nei confronti del quale è tenuto ad adempiere. Il debitore, infatti, riveste la qualità di litisconsorte necessario (art. 102 c.p.c.). La parte opponente avrà l'onere probatorio di dimostrare che il suo possesso del titolo è legittimo e, infatti, la ratio è proprio quella di consentire al detentore del titolo per il quale sia stata esperita la procedura di ammortamento di difendersi esponendo le proprie ragioni. I Giudici di legittimità hanno affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di ammortamento di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 70 del R.d. n. 1736/1933, poiché possono assumere la veste di parte soltanto coloro che si contendono la legittimazione cartolare del titolo, non sono considerati legittimati né il traente l'assegno bancario, che non detiene il titolo e per il quale è indifferente pagare ad uno o altro creditore cartolare e che deve essere posto a conoscenza dell'adozione del decreto di ammortamento e dell'avvio dell'opposizione a tale provvedimento onde evitare un indebito pagamento, né il debitore cartolare che sia venuto in possesso del titolo a seguito dell'estinzione della sua obbligazione e che può tutelarsi contro la richiesta di ammortamento ed il connesso rischio di pagare nuovamente, con una normale azione di accertamento negativo del debito (Cass. civ., sez.I, 14 maggio 2010, n. 11757).
La sentenza che definisce il giudizio di opposizione può essere di accoglimento e, quindi, di revoca del decreto di ammortamento, con accertamento della proprietà del titolo in capo all'opponente o di rigetto dell'opposizione, con definitività dell'ammortamento e affermazione della legittimità del ricorrente all'esercizio dei diritti cartolari del ricorrente e consegna del titolo depositato allo stesso ricorrente. Durante il termine stabilito per l'opposizione al decreto di ammortamento nell'art. 2016 c.c., ovvero nel periodo tra la data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale e il trentesimo giorno decorrente da tale data, il ricorrente, ai sensi dell'art. 2018 c.c., ha il diritto di compiere atti conservativi e il diritto di esigere il pagamento o di chiedere il deposto giudiziario della somma cartolare. É evidente che il ricorrente, nel periodo in esame, si trovi sottoposto alla condizione sospensiva negativa che non sia proposta opposizione al decreto di ammortamento. La norma in esame costituisce un'applicazione del principio generale sancito dall'art. 1356 c.c. secondo cui «in pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi».
Nell'ipotesi in cui venga esercitato il diritto di esigere il pagamento mediante cauzione, la cauzione deve essere prestata con modalità idonee ad escludere ogni possibile rischio di insolvenza sopravvenuta nel caso in cui l'opponente sia vittorioso, mentre nell'ipotesi in cui venga esercitato il diritto di chiedere il deposito giudiziario della somma cartolare il deposito deve essere eseguito secondo le norme processuali civili. Se il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica previsto dall'art. 2016 c.c. decorre senza che sia presentata opposizione il titolo diventa inefficace, ma sono fatte salve le ragioni del detentore nei confronti di chi ha ottenuto l'ammortamento. L'inefficacia, come già detto, è specificamente prevista al fine di evitare l'esistenza di più titoli di credito uguali perché ciò lede la certezza dei traffici giuridici. Detta inefficacia comporta l'estinzione dei diritti cartolari e di questi è investito il ricorrente che ha ottenuto l'ammortamento e non più il detentore del titolo. Ciò comporta che il detentore che, come proprietario del titolo, avrebbe avuto ragione di fare opposizione ai sensi dell'art. 2017 c.c. può, trascorso il termine utile, proporre ancora la questione di titolarità nei confronti di chi ha ottenuto l'ammortamento, ma egli formulerà una domanda extra-cartolare, ovvero un'azione di diritto comune e più specificamente un'azione di risarcimento danni. Sarà, quindi, a suo carico, l'onere di provare, secondo le norme di cui all'art. 2043 c.c., che il richiedente abbia chiesto l'ammortamento con dolo o colpa grave. Chi ha ottenuto l'ammortamento del titolo, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale che comprova che è stata presentata opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto può ottenere un duplicato. L'art. 2019, comma 2, c.c. prevede la possibilità di ottenere il pagamento o il duplicato anche nell'ipotesi in cui il titolo non sia ancora scaduto, ma deve affermarsi che, in questo caso, la legittimazione non è mai definitiva in quanto non può essere ancora trascorso il termine di trenta giorni (art. 2016, comma 3., c.c.), con conseguente inapplicabilità della norma. Lo stesso principio è affermato con riferimento all'identica norma sancita dall'art. 92, comma 1, legge cambiaria in relazione all'art. 89, comma 3 stessa legge. Il decreto di ammortamento determina, inoltre, l'inefficacia ex nunc del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicare le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2014, n. 15126).
Perdita del diritto di credito per fatto illecito altrui
L'ipotesi è quella caratterizzata dalla perdita definitiva di titoli di credito per fatto illecito altrui. La Corte di cassazione ha affermato che ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito sono risarcibili e liquidabili in via equitativa sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, sia gli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili e non vi sia seria possibilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento (Cass. civ, sez. III, 5 luglio 2017, n. 16484). L'onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato e detta prova è sufficiente per dimostrare l'esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l'onere di provare che i danni da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., nell'intraprendere e completare le procedure di ammortamento (Cass. civ, sez. III, 5 luglio 2017, n. 16484, citata).
Riferimenti
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