Azienda fallita: possibile procedere alla confisca per equivalente a carico dell’imputato (persona fisica)
30 Maggio 2018
Legittima la confisca per equivalente sui beni dell'imprenditore condannato per omesso versamento IVA. Ciò, naturalmente, qualora non si riesca a confiscare direttamente il patrimonio aziendale, come nel caso di un fallimento. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza del 29 maggio 2018, n. 24042, con la quale la III Sezione Penale ha respinto il ricorso del manager di un'azienda dichiarata fallita, nei cui riguardi era scattata la confisca per equivalente.
Osservando come per disporre la confisca diretta sia necessario accertare i singoli beni che costituiscono il profitto del reato, e che per disporre la confisca per equivalente sia sufficiente l'indicazione generica dell'ammontare del profitto, i giudici della Cassazione hanno precisato che «nei procedimenti aventi ad oggetto i reati tributari, è possibile procedere alla confisca per equivalente a carico dell'imputato persona fisica, solo laddove sia impossibile individuare il profitto diretto del reato in capo all'ente, reale beneficiario del risparmio di imposta che costituisce il profitto del reato, potendo essere oggetto di confisca diretta anche il denaro liquido o di altro bene fungibile nella disponibilità della persona giuridica».
In sede di applicazione della confisca, è stato rilevato che la società era fallita, per cui era impossibilitata la confisca diretta; dunque, è stata correttamente applicata la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. Il ricorso è stato dunque respinto. |