È nullo l’accertamento induttivo se il destinatario è un artigiano che lavora in un piccolo centro abitato

La Redazione
30 Maggio 2018

L'accertamento induttivo fondato sulla condotta antieconomica può essere annullato, se il destinatario è un artigiano che lavora in un piccolo centro abitato. È questo l'esito dell'ordinanza del 24 maggio 2018 n. 12949.

L'accertamento induttivo fondato sulla condotta antieconomica può essere annullato, se il destinatario è un artigiano che lavora in un piccolo centro abitato. È questo l'esito dell'ordinanza del 24 maggio 2018 n. 12949, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una contribuente, destinataria nel 2006 di un accertamento.

La CTR aveva accolto l'appello erariale; non così, però, la Cassazione.

Secondo la Corte di Cassazione, «dichiarando univoci gli indizi addotti dall'ufficio e palesemente antieconomica la gestione aziendale della contribuente, il giudice di appello non ha spiegato in alcun modo perché gli indizi fossero concludenti e l'antieconomicità palese; egli ha poi abbattuto il reddito induttivamente stimato con argomenti (altruità di un automezzo e parziale condivisione della perizia della contribuente) in nessun modo correlati all'entità della disposta riduzione (30%); come si evince dal ricorso in autosufficienza, la contribuente aveva contestato sin dall'inizio proprio l'univocità degli indizi (basati in particolare sui consumi idrici-elettrici) e l'antieconomicità della gestione (riguardo la modestia di un'attività artigianale in un piccolo centro), sicché la motivazione della sentenza di appello si rivela apparente sui punti decisivi della controversia, sui quali la ratio decidenti viene lasciata oscura, rimessa alle integrazioni congetturali dell'interprete».

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