Diffamazione su Facebook. La rilevanza dell'indirizzo IP nella prova del reato

Francesco Rubino
30 Maggio 2018

La pronuncia in commento analizza le modalità di corretta utilizzazione del criterio legale di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., ossia in riferimento alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti alla base del ...
Massima

Nell'ambito della diffamazione via web, e in particolare tramite social network, qualora non sia stato individuato l'indirizzo IP di provenienza, la penale responsabilità dell'imputato deve essere soggetta a una più stringente allegazione probatoria – e ad un più approfondito percorso motivazionale – relativamente agli altri elementi di prova oggetto dell'istruzione dibattimentale, aventi ad oggetto l'attribuzione all'imputato del contenuto diffamatorio.

Il caso

Nell'ambito della diffamazione via web, e in particolare tramite social network, qualora non sia stato individuato l'indirizzo IP di provenienza, la penale responsabilità dell'imputato deve essere soggetta a una più stringente allegazione probatoria – e ad un più approfondito percorso motivazionale – relativamente agli altri elementi di prova oggetto dell'istruzione dibattimentale, aventi ad oggetto l'attribuzione all'imputato del contenuto diffamatorio.

La questione

La pronuncia in commento analizza le modalità di corretta utilizzazione del criterio legale di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., ossia in riferimento alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti alla base del riconoscimento di responsabilità penale.

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Brindisi, in sede di rito abbreviato, ha pronunciato sentenza di condanna a carico di una sindacalista per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. commesso tramite Facebook nei confronti del sindaco del suo paese. A fondamento della decisione di primo grado vi era solamente la denuncia della parte lesa con allegata la stampa della pagina social contenente i commenti di vari utenti.

In data 19 ottobre 2016 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi separatamente.

Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione rilevando la violazione degli artt. 111 Cost. e 192 e 546 c.p.p. e chiedendo l'annullamento del provvedimento.

In particolare, la ricorrente ha contestato la valutazione della prova effettuata dalla Corte, la quale, omettendo di considerare le censure mosse dalla difesa, ha affermato la riferibilità del messaggio alla medesima senza verificare l'indirizzo IP di provenienza e recuperare i file di log contenenti i tempi e gli orari di connessione, ma limitandosi a due ordini di considerazioni: a) la provenienza del messaggio incriminato da un profilo che riporta il nome ed il cognome della sindacalista; b) la natura dell'argomento trattato nel forum, attinente alle pretese dei lavoratori c.d. socialmente utili di un determinato Comune e, infine, c) il mancato disconoscimento del profilo da parte dell'imputata e d) la carica dalla stessa rivestita.

Le conclusioni della ricorrente trovavano fondamento:

  • nelle indagini svolte in origine dalla parte civile, la quale aveva dimostrato che l'indirizzo IP incriminato era risultato intestato al profilo Facebook di un sindacalista di sesso maschile, sul quale scrivevano numerosi utenti che – a parere della ricorrente – ben potevano utilizzare il suo nickname;
  • nella mancanza di conoscenza tra l'imputata ed il sindaco e, quindi, nell'impossibilità dell'esistenza di attriti tra i due, nonché
  • nel diverso ambito di interesse dell'attività sindacale svolta dalla ricorrente (settore dei lavoratori chimici, elettronici e tessili) rispetto a quello oggetto del forum.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato rilevando l'insufficienza della motivazione in punto di prova dovuta a carenze istruttorie e all'assenza di convergenza tra gli indizi individuati. Quindi la sentenza di secondo grado è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.

Osservazioni

La giurisprudenza precedente a quella in commento in tema di diffamazione viaweb si è interessata prevalentemente agli aspetti più sostanziali (e sanzionatori) connessi all'inquadramento giuridico della fattispecie di reato in esame, la quale con la diffusione della digitalizzazione ha subìto un'amplificazione smisurata.

La Sezione V della Suprema Corte ritorna sul tema della diffamazione online ma da una nuova angolatura, considerandone il profilo processuale-probatorio.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno affrontato la questione relativa ai criteri legali di prova da utilizzare per individuare la riferibilità soggettiva di uno scritto diffamatorio diffuso nel web. In particolare la Suprema Corte ha affermato che ai fini del giudizio sulla convergenza degli indizi di reato è doveroso per il giudice di merito vagliare tutte le censure sollevate dalla difesa e, quindi – se del caso – anche verificare e raffrontare con il quadro probatorio l'indirizzo IP di provenienza del messaggio diffamatorio oltre ai file di log contenenti il dettaglio degli eventi digitali relativi alla connessione incriminata.

Come noto, l'IP (Internet Protocol Address) è un codice numerico assegnato in via esclusiva a ogni dispositivo elettronico al momento della connessione da parte di un utente a una determinata postazione del servizio telefonico, che permette di individuare la linea utilizzata.

Per analizzare il tema oggetto di trattazione non si può prescindere da un esame preliminare della funzione e della rilevanza dell'indirizzo IP sotto il profilo probatorio nell'ambito di un procedimento penale.

In proposito occorre effettuare fin da subito una premessa: l'indirizzo IP, una volta individuato, non è di per sé (da) solo sufficiente a fondare l'accusa, ma può rilevare come decisivo elemento di riscontro. Esso infatti permette di risalire – come detto – all'utenza, la quale sebbene non coincida con l'identità della persona fisica che l'ha utilizzato, individua il dispositivo elettronico con il quale l'internauta si è connesso alla rete internet. Nell'era attuale della digitalizzazione, infatti, ad ogni device collegato alla rete è associato un IP, che permette di risalire, senza possibilità di equivoci, al solo dispositivo informatico (elaboratore, pc, palmare, ecc.) utilizzato per appostare il contenuto offensivo, e non all'identità del suo utilizzatore.

Sul piano normativo quanto detto trova espressione nella regola probatoria contenuta nel secondo comma dell'art. 192 c.p.p.: la valutazione degli indizi.

Come noto, l'indizio è una prova che deve essere verificata, un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare.

Nel nostro ordinamento penale vige la regola generale per cui il giudice valuta liberamente le prove secondo il suo convincimento, con l'unico obbligo di motivare le sue decisioni sul punto. Ciononostante, in alcuni casi il legislatore ha provveduto a guidarlo attraverso criteri normativamente fissati e vincolanti. Questi ultimi non possono considerarsi delle eccezioni al libero convincimento perché non impongono un risultato, infatti, non sono costruiti in un rapporto di causa-effetto: il giudice, nell'esercitare la sua valutazione, non può discostarsi da quei criteri, tuttavia, può trarne le conclusioni che più lo convincono.

La prima regola che si ricava dalla norma in esame è l'irrilevanza di un solo indizio: il legislatore si esprime al plurale, richiedendo che gli indizi debbano essere gravi, precisi e concordanti, devono cioè trovare riscontro all'interno del quadro probatorio. La gravità attiene al grado di convincimento: è grave l'indizio che ha un elevato grado di persuasività; è preciso l'indizio che non è suscettibile di altre e diverse interpretazioni. Si può parlare infine di concordanza quando tutti gli indizi in possesso del giudice convergono verso la medesima conclusione.

L'indizio, quindi, non è da considerarsi una prova “minore”, bensì – come detto – una prova che deve essere verificata. Esso è idoneo ad accertare l'esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove indiziarie che escludono una diversa ricostruzione dell'accaduto.

La sentenza in esame ha posto in luce l'importanza della verifica dell'indirizzo IP e dell'estrazione dei file di log al fine di ottenere un riscontro quanto mai decisivo in relazione alla paternità del post.

Nel caso a mani, nonostante le osservazioni svolte dalla difesa, i giudici di merito hanno omesso completamente tali passaggi in punto di valutazione della prova sulla riconducibilità del messaggio offensivo alla ricorrente utilizzando dei meri indizi quali prove rappresentative anziché quali prove da verificare tramite l'applicazione dei parametri sopra ricordati.

Gli elementi individuati in motivazione a fondamento del giudizio di responsabilità penale a carico della ricorrente non hanno trovato conferma, infatti, in ulteriori elementi indiziari capaci di escludere ogni altra ricostruzione prospettabile e pertanto la Suprema Corte ha ritenuto non raggiunta la prova e, quindi, fondato il ricorso, annullando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.

L'oggetto della presente trattazione appare meritevole di alcune osservazioni al fine di una più efficace contestualizzazione dello stesso nonché di una precisazione dei relativi concreti risvolti processuali.

Innanzitutto occorre rilevare che l'attuale era della digitalizzazione è caratterizzata da due importanti elementi: l'aterritorialità e l'anonimato. I cybercriminali sfruttano a pieno tali elementi attraverso meccanismi e sistemi (anche leciti) sempre più sofisticati e capaci di renderli addirittura irrintracciabili. Basti pensare a Tor (acronimo di The Onion Router) o ad altri sistemi analoghi open source e gratuiti che permettono di comunicare in forma anonima su internet e rendono molto difficile tracciare l'attività digitale dell'utente. Difatti tali sistemi consentono di rendere invisibile l'IP e sono stati creati con la finalità di proteggere la privacy degli utenti, la loro libertà e la possibilità di condurre delle comunicazioni confidenziali senza che vengano monitorate.

L'evoluzione digitale descritta ha inevitabilmente riverberato i suoi effetti anche sulla criminalità, nell'ambito della quale l'utilizzo a scopo illecito dei predetti sistemi di anonimizzazione (di per sé – come detto- anche leciti) rende sempre più frequentemente l'effetto complicato l'espletamento delle indagini penali. Ad oggi risalire tecnicamente all'identità ed alla collocazione della persona fisica associabile a un determinato indirizzo telematico non è semplice. I software disponibili in rete e liberamente scaricabili non sono idonei a raggiungere tali risultati, ma sono necessarie operazioni complesse di competenza della Polizia postale nonché della Sezione specializzata all'interno della procura della Repubblica, oltre che di tecnici IT.

Tale realtà si scontra con la circostanza per cui, sul piano penale, i dati relativi all'indirizzo IP risultano rilevanti ai fini probatori nel caso di reati commessi tramite il web e raggiungerli non è sempre impossibile (quanto meno se il fatto è commesso all'interno dell'Unione Europea), ma occorre procedere per step. Innanzitutto a) occorre rintracciare l'indirizzo IP (che normalmente cambia ad ogni nuova connessione) utilizzato dall'internauta al momento della connessione incriminata, b) quindi recuperare il relativo file di log, contenente la cronologia degli eventi digitali collegati a quello specifico indirizzo IP nonché c) individuare il provider del servizio per poi d) risalire, infine, al recapito dell'utenza. A tal proposito, visto e considerato che tutti i fornitori di connettività sono tenuti per legge ad archiviare i dati di accesso e gli orari di tutte le connessioni per un determinato periodo è facilmente intuibile come le attività in rete possano in qualche modo essere tracciate quantomeno sul piano oggettivo.

La legge 167/2017 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (c.d. legge europea 2017) ha modificato l'art. 132, comma 1, d.lgs. 196/2003 (codice privacy), estendendo l'obbligo in capo agli operatori telefonici di conservare i dati del proprio traffico telefonico e telematico per 72 mesi (anziché 12). Il comma 3 del citato art. 132 prevede poi che tali dati siano acquisiti presso il fornitore mediante decreto motivato del pubblico ministero ai sensi dell'art. 256 c.p.p., anche su istanza del difensore, dell'imputato, dell'indagato, della persona offesa e delle altre parti private. Tale richiesta può essere formulata direttamente dal difensore ma con riferimento alle utenze intestate al proprio assistito e nell'ambito delle investigazioni difensive, secondo le modalità previste dall'art. 391 quater c.p.p.

A tal proposito occorre però sottolineare un'ulteriore precisazione in relazione al caso in cui il reato di diffamazione venga perpetrato a mezzo social network (per esempio Facebook) come accaduto nel caso a mani.

Facebook Inc., infatti, come noto, ha sede nel territorio degli Stati Uniti d'America (precisamente a Menlo Park, California) e, pertanto, potrebbe rifiutare di consegnare le informazioni richieste. Sono frequenti infatti i casi in cui, di fronte a querele sporte per reati di diffamazione commessi a mezzo Facebook o tramite altri social network, il pubblico ministero chieda l'archiviazione perché non si è riusciti ad accertare l'identità dell'autore dei contenuti offensivi. Ciò si verifica soprattutto quando i contenuti sono postati da account che riportano nomi di fantasia (nickname) o comunque non corrispondenti ad un'identità anagrafica, o quando si tratta di pagine o gruppi non riconducibili direttamente ad una specifica persona. In questi casi, se la Polizia postale non riesce a raccogliere elementi utili a risalire comunque all'identità del colpevole, occorrerebbe chiedere una rogatoria internazionale per imporre alla società estera che gestisce il social network di esibire i c.d. file di log o comunque i file contenuti nel server che rivelano l'identità dell'autore di ogni materiale pubblicato.

La rogatoria all'estero (art. 727 c.p.p.) è una procedura che può essere attivata esclusivamente da un giudice o da un pubblico ministero per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria e che si rivela particolarmente complessa in quanto richiede l'intervento di alte autorità politiche nazionali e straniere. Il magistrato deve inoltrare la rogatoria al Ministro della giustizia, il quale, se ritiene di dover dare corso alla stessa poiché essa non mette in pericolo gli interessi dello Stato, la trasmette entro trenta giorni per via diplomatica alla competente autorità straniera. La complessità di tale procedura spiega la ragione per la quale spesso i magistrati, qualora non si tratti di reati di particolare gravità, sono molto restii a procedere alla rogatoria e preferiscono chiedere l'archiviazione del procedimento. La giurisprudenza non rivela infatti casi di rogatoria per l'acquisizione di prove relative a reati di diffamazione on-line.

La stessa società americana che gestisce il social network Facebook è sempre apparsa molto restia a concedere all'autorità giudiziaria italiana l'accesso ai propri dati per la persecuzione di reati, non essendo peraltro gravata da alcun obbligo giuridico in tal senso, ad eccezione di rari casi ritenuti di tale gravità da giustificare il ricorso ad una procedura complessa quale la rogatoria internazionale. Tale posizione deriva anche dal fatto che nell'ordinamento giuridico vigente nel territorio degli Stati Uniti d'America la diffamazione non costituisce una fattispecie di reato, ma integra soltanto un illecito civile.

di fronte alle eccessive difficoltà di procedere per rogatoria e alla prevalente inerzia del pubblico ministero, occorre tuttavia aver presente che la polizia postale è comunque generalmente in grado di avviare accertamenti all'esito dei quali può ottenersi la prova dell'identità dell'autore di un post o del gestore di un account. Per realizzare tale scopo la Polizia si serve delle c.d. digital evidence, quali ad esempio l'estrazione dello User ID o, in mancanza, dell'URL e del browser utilizzati dal cybercriminale; il recupero diretto del file di log con il quale il contenuto lesivo è stato immesso in rete e, infine, la raccolta degli screenshot, ossia delle schermate contenenti i messaggi diffamatori.

A ciò si aggiunga poi il diritto del privato vittima di diffamazione, di nominare un difensore al fine di compiere investigazioni difensive ex artt. 391-bis ss. c.p.p. e presentare denuncia-querela a norma dell'art. 597 c.p. nonché di incaricare un esperto informatico o un'agenzia investigativa che posseggono le competenze e gli strumenti tecnologici attraverso i quali è comunque possibile, in genere, raccogliere elementi decisivi ai fini della prova (ad esempio attraverso le operazioni di c.d. ingegneria sociale).

Sul punto occorre evidenziare come la collaborazione tra queste figure (avvocato, esperto IT e investigatore privato) è molto importante ai fini della difesa. La commistione tra competenze legali e tecniche, infatti, da un lato agevola la ricerca degli elementi di prova da parte dell'accusa e quindi favorisce una valutazione positiva sulla fondatezza della notizia di reato; dall'altro accelera le tempistiche per l'espletamento delle indagini preliminari, anche tenuto conto dei limiti temporali ristretti imposti dalla Riforma Orlando.

Infine, qualora il querelante dovesse ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il medesimo potrà opporsi all'archiviazione presentando al Pubblico Ministero, entro venti giorni dalla notifica, un atto scritto di opposizione con il quale chiederà la prosecuzione delle indagini. Tale avviso sarà ricevuto solo se è stato espressamente chiesto all'atto della presentazione della querela o successivamente nel corso delle indagini. Con l'opposizione la persona offesa deve indicare, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova oggetto delle ulteriori indagini. Successivamente il Giudice per le indagini preliminari fisserà un'udienza all'esito della quale potrà accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. o, al contrario, accogliere l'opposizione della persona offesa, ordinando al Pubblico Ministero quali ulteriori attività d'indagine dovrà svolgere oppure ordinandogli di esercitare l'azione penale formulando una formale imputazione nei confronti dell'indagato. Anche in questi casi, è estremamente utile presentare opposizione, allegando eventuali elementi di prova raccolti personalmente o tramite l'ausilio del proprio avvocato o di un esperto ed indicando altresì quali siano le ulteriori attività d'indagine necessarie ad accertare l'autore del reato, come ad esempio la già citata rogatoria internazionale.

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