Antisindacale la condotta del datore che sostituisce gli scioperanti
30 Maggio 2018
La società Trenitalia aveva sostituito il personale in sciopero con altri dipendenti aventi qualifica superiore, facendo fare straordinari a quest'ultimi per sopperire alla mancanza di lavoranti.
La Corte d'appello di Firenze, dichiarando l'antisindacabilità del comportamento tenuto dalla società, le aveva ordinato di astenersi da comportamenti analoghi in futuro.
Trenitalia, sostenendo che le mansioni espletate dai lavoratori con qualifica di quadro in sostituzione degli scioperanti fossero marginali ed occasionali e, dunque, non antisindacali, ricorreva in Cassazione.
La Corte, richiamando le sentenze Cass. sez. lav., n. 14444/2015, n. 15782/2011 e n. 12811/2009, ha affermato che: ”nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 c.c.”.
Accertando che le mansioni inferiori svolte dai quadri in sostituzione non sono state marginali o accessorie, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. |