Pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario e liquidazione delle spese

31 Maggio 2018

Tra i motivi di opposizione di cui si è occupato il tribunale di Benevento con la pronuncia in esame, si segnala che l'ordinanza impugnata, adottata a seguito dell'udienza fissata su istanza di assegnazione di somme da parte del creditore procedente aveva qualificato il verbale di pignoramento come pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario ex art 494, comma 1, c.p.c., senza liquidare il compenso relativo al processo esecutivo a favore del creditore procedente, ex art. 95 c.p.c..
Massima

L'aver consegnato all'ufficiale giudiziario una somma pari all'importo del credito di cui al precetto aumentato dei due decimi e dichiarato di opporsi al pignoramento dimostrano la volontà del debitore di avvalersi dell'istituto di cui al terzo comma dell'art. 494 c.p.c., determinando l'inizio dell'esecuzione e la necessità di conclusione della stessa con la distribuzione del ricavato, nonché con la liquidazione delle spese a favore del creditore procedente.

Il caso

Il creditore procedente ha tempestivamente proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. e introdotto la causa davanti al giudice del merito, perché venisse modifica l'ordinanza che chiudeva la procedura espropriativa mobiliare, in quanto non liquidava il compenso professionale spettante al creditore procedente in base al d.m. n. 55/2014. Tra i motivi di opposizione si segnalava che l'ordinanza impugnata, adottata a seguito dell'udienza fissata su istanza di assegnazione di somme da parte del creditore procedente aveva qualificato il verbale di pignoramento come pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario ex art 494, comma 1, c.p.c., senza liquidare il compenso relativo al processo esecutivo a favore del creditore procedente, ex art. 95 c.p.c.. Nel caso di specie, si trattava di qualifica erronea perché l'ufficiale giudiziario, ricevuta dal debitore esecutato la somma di cui al precetto, aumentata delle spese e dei due decimi, aveva invece applicato l'art. 494, comma 3, c.p.c.: l'esecutato aveva, difatti, sostituito del danaro ai beni mobili assoggettabili a pignoramento. Da qui lo svolgimento della procedura espropriativa e la conseguente necessità di liquidare al creditore procedente le spese.

La questione

Poiché il provvedimento impugnato costituisce un'ipotesi di estinzione atipica (con conseguente esperibilità avverso il medesimo del solo rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.: così Cass. civ., 12 febbraio 2008, n. 3276), l'opposizione è stata ritenuta dal tribunale di Benevento ammissibile oltre che fondata, nel merito, per le ragioni che si illustreranno a breve. Intanto si anticipa qui che la sentenza in commento ha annullato l'ordinanza impugnata, laddove ha ricondotto l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario all'ipotesi contemplata dall'art. 494, comma 1, c.p.c.. Ad un tempo, il tribunale di Benevento ha stabilito che è compito del giudice dell'esecuzione adottare i consequenziali provvedimenti, a seguito di riassunzione del processo esecutivo ad opera della parte interessata, anche in ordine alle spese del processo esecutivo sopportate dal creditore procedente, tenuto conto dei motivi che sorreggono l'opposizione accolta.

Le soluzioni giuridiche

Per una corretta disamina dei motivi di opposizione che hanno condotto all'accoglimento dell'opposizione occorre premettere che l'art. 494 c.p.c. disciplina due istituti differenti.

Segnatamente, il primo comma della disposizione prevede l'ipotesi del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, strumento concesso al debitore per evitare il pignoramento mobiliare proprio nel momento in cui l'ufficiale giudiziario sta procedendo materialmente ad imporre il vincolo sui mobili. Il pagamento di una somma pari all'importo precettato, aumentato di interessi e spese, impedisce l'inizio della procedura esecutiva e l'ufficiale giudiziario, previa redazione di apposito verbale, riceve la somma per consegnarla al creditore procedente.

Stesso discorso va fatto per il secondo comma dell'art. 494 c.p.c., ove si chiarisce che, all'atto del pagamento, il debitore esecutato può formulare una riserva di ripetizione della somma versata. Anche in tale ipotesi il pagamento esclude il pignoramento e, conseguentemente, l'inizio dell'esecuzione; rimane fermo l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di: i) ricevere la somma precettata, aumentata di interessi e spese; ii) redigere il processo verbale di cui all'art. 157 disp. att., dando atto della riserva di ripetizione; e, infine, iii) corrispondere la detta somma al creditore procedente. L'esecutato conserva, comunque, un'azione di ripetizione di quanto indebitamente versato.

Fattispecie diversa è quella disciplinata dal terzo comma dell'art. 494 c.p.c.. Anche qui il debitore – al momento del pignoramento mobiliare - versa una somma nelle mani dell'ufficiale giudiziario, che però costituisce l'oggetto stesso del pignoramento, in luogo delle cose pignorande. Questo particolare istituto integra una particolare ipotesi di conversione del pignoramento di cui al successivo art. 495 c.p.c., come dimostra anche la collocazione della norma, salvo precisare che nell'ultimo comma dell'art. 494 c.p.c. la sostituzione opera in un momento anteriore al perfezionamento del pignoramento e quindi prima dell'inizio dell'esecuzione.

A ben guardare, il terzo comma dell'art. 494 c.p.c. non configura un pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario, posto che non preclude l'inizio della procedura esecutiva, come nelle fattispecie di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 494 c.p.c.. Il terzo ed ultimo comma di questa disposizione contempla invece l'inizio della procedura esecutiva – come dimostra la necessarietà della redazione di un verbale di pignoramento – che ha ad oggetto la somma di danaro versata dal debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario, e si conclude con l'assegnazione della somma al creditore.

Per questa ragione l'art. 494, comma 3, c.p.c. stabilisce che la somma da versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario è ben maggiore rispetto a quella stabilita dal primo comma della medesima norma: alla somma precettata aumentata di interessi e spese successive, va aggiunto un ulteriore importo, pari ai due decimi della somma precettata, importo che è giustificato dai costi e dai tempi della procedura esecutiva, anche se indubbiamente semplificata dalla mancanza della fase di liquidazione.

Osservazioni

Quanto alla qualificazione del caso di specie, resta da dire che il tribunale di Benevento ha correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 494, comma 3, c.p.c.. Ed infatti, dalla lettura del verbale redatto dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, si evince che il debitore non ha affatto inteso avvalersi degli istituti di cui ai precedenti commi della medesima disposizione. In particolare, il debitore ha consegnato all'ufficiale giudiziario una somma pari all'ammontare del credito di cui al precetto aumentato dei due decimi – escludendo così di averla offerta in pagamento al creditore procedente – e, al contempo ha dichiarato di opporsi al pignoramento, dimostrando così la volontà del debitore esecutato di avvalersi dell'istituto di cui al terzo comma dell'art. 494 c.p.c., con conseguente inizio della procedura esecutiva e necessità di conclusione della stessa con la distribuzione ex art. 510 comma 1 c.p.c.. Da qui la necessità che le spese del processo esecutivo sopportate dal creditore procedente siano liquidate, con il provvedimento che definisce l'esecuzione.

Guida all'approfondimento
  • Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli 1957, 88;
  • Capponi, Pignoramento in Enc. giur., XXIII, Roma 1990, 12 ss..

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