Le notificazioni di atti giudiziari all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia)

31 Maggio 2018

Dove devono essere notificati gli atti processuali con i quali si impugnano atti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico subentrato alle società del gruppo Equitalia - Servizi di Riscossione Spa?

Gli atti processuali, con i quali si impugnano atti dell'Agente per la Riscossione (es. cartelle di pagamento) devono essere notificati direttamente all'Avvocatura dello Stato?

A partire dal 1° Luglio 2017, le società del gruppo Equitalia - Servizi di Riscossione Spa (gruppo nel quale erano confluite Equitalia Nord S.p.a, Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a.) si sono sciolte e, come è ormai noto a tutti, a tale persona giuridica è subentrata l'ADER (Agenzia delle Entrate – Riscossione), ente pubblico economico.

Come previsto dal d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, l'ADER ha preso il posto della precedente società, formalmente privata (la quale comunque era finanziata con capitali interamente pubblici, detenuti per il 51% dall'Agenzia delle Entrate, e per il 49% dall'INPS), e pertanto il contribuente che voglia intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti di tale soggetto si trova di fronte ad un ente pubblico economico, con conseguenze in punto di notificazione degli atti giudiziari che siano all'ADER, appunto, indirizzati.

Conseguentemente, come previsto dall'art. 1, comma 3 stesso decreto legge, l'ADER subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa Equitalia Servizi di Ricossione S.p.A., nonché nei rapporti processuali pendenti: ciò significa che degli atti posti in essere da Equitalia risponderà la stessa ADER, che dovrà esse convenuta in giudizio.

La nuova veste giuridica, pubblica, dell'Agente per la Riscossione impone un mutamento anche nella sua difesa processuale, la quale viene affidata all'Avvocatura dello Stato, competente per territorio.

Si veda, in tal senso, l'art. 1, comma 8, del suddetto d.l., così come convertito,secondo cui «L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611».

Si deve pertanto ritenere che gli atti processuali, con i quali si impugnano atti dell'Agente per la Riscossione (es. cartelle di pagamento) vadano notificati direttamente al suddetto difensore ex lege?

La risposta al quesito è negativa.

Vero è che, in base al combinato disposto degli art. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3 R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette amministrazioni presso l'ufficio dell'avvocatura nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adita.

Tuttavia, tale regola processuale può dirsi operante solo nei casi di patrocinio ex lege e non nei casi di patrocinio autorizzato, o facoltativo, come previsto dalla legge nel caso in esame.

Pertanto, le notificazioni degli atti processuali agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell'art. 145 c.p.c., presso la sede legale.

Pertanto, le notifiche degli atti processuali saranno validamente eseguite solo se effettuate direttamente presso l'Agente per la Riscossione (sede legale) il quale, ove ritenga di investire della questione la difesa erariale, potrà comunicare l'avvenuta notificazione, al fine di consentire la difesa in giudizio.

In caso di notifica eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, territorialmente competente, la stessa dovrà ritenersi nulla, con la conseguente possibilità di rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

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