L’assegno di mantenimento per i figli non è compensabile con altri crediti
01 Giugno 2018
Il caso. Tizia ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole dall'ex marito per il pagamento di spese di lite, opponendo in controcredito alcuni ratei per il mantenimento suo e delle figlie non corrisposti dall'ex coniuge. La Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto dell'opposizione pronunciato dal Tribunale ritenendo che il credito opposto in compensazione non fosse né certo, né liquido, né esigibile in quanto la ricorrente avrebbe potuto opporre in compensazione solo un credito proprio. Avverso tale sentenza Tizia ha presentato ricorso per cassazione.
Il mantenimento per i figli non è compensabile. Secondo la Cassazione la ricorrente, sostenendo che il credito opposto fosse comunque un credito proprio indipendentemente dal beneficiario del mantenimento, non tiene conto del fatto che il carattere alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli in regime di separazione esclude l'operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569/2016). Il credito per il contributo al mantenimento dei figli, quindi, non essendo disponibile né rinunciabile, non è neanche compensabile. La Corte territoriale, inoltre, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva escluso che il credito opposto in compensazione dalla ricorrente fosse certo, liquido ed esigibile atteso che non risultava chiaro quale fosse l'ammontare dell'assegno per il mantenimento dell'ex moglie, quale quello per il mantenimento dei figli né quali importi imputare agli acconti versati dall'ex marito. Per questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso. |