Amministratore in conflitto d’interessi: la società deve provare il danno

La Redazione
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04 Giugno 2018

Ai fini della responsabilità dell'amministratore di una società di capitali che abbia agito in conflitto di interessi, ex art. 2391, comma 2, c.c., deve fornirsi la prova del danno ingiusto cagionato alla società.

Ai fini della responsabilità dell'amministratore di una società di capitali che abbia agito in conflitto di interessi, ex art. 2391, comma 2, c.c., deve fornirsi la prova del danno ingiusto cagionato alla società. È questo il principio ribadito dalla Cassazione, nell'ordinanza n. 14072 depositata lo scorso 1 giugno.

Il caso. Una s.p.a. conveniva in giudizio l'amministratore delegato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per aver omesso di informare la società del rapporto di parentela intercorrente con un membro dell'organo di consulenza incaricato di esaminare la convenienza di una operazione di finanziamento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenuti non provati il danno cagionato alla società e il nesso causale con la condotta del convenuto. La s.p.a. impugnava per cassazione la sentenza d'appello, confermativa di quella in primo grado.

La violazione degli obblighi di disclosure. La vicenda attiene ad un'ipotesi di danni riferibile alla violazione, da parte di amministratori di società di capitali, dei generali obblighi di c.d. disclosure, ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c., che impone appunto all'amministratore di informare gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse personale che possa avere, in una data operazione della società; il successivo comma 4 prescrive che l'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

La prova del danno. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'azione in esame, ex art. 2391, comma 4, non comporta alcuna inversione dell'onere in esame: sulla società che lamenti di essere stata danneggiata dall'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'amministratore, incombe l'onere della prova del danno e del nesso di causalità, non fornita nel caso di specie, come già affermato in precedenti pronunce di legittimità (Cass., n. 12700/1993).