Taricco: la Corte costituzionale chiude l'intricato cerchio
04 Giugno 2018
Il 31 maggio 2018 sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che ha così concluso la c.d. vicenda Taricco. I giudici delle leggi, con ordinanza n. 24 del 2017, avevano disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione relativa al significato da attribuire all'art. 325 T.F.Ue. La Grande Sezione della Corte di giustizia – sentenza del 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M.B. – ha riconosciuto che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare, sulla base della c.d. regola Taricco, la normativa interna in materia di prescrizione, viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 31 maggio 2018 (ud. 10 aprile 2018), applicando l'interpretazione fornita dalla C.G.Ue, ha dunque affermato che: «i giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza dell'8 settembre 2015 per i reati in materia di IVA. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli artt. 160, ultimo comma, e 161 del codice penale». «Un istituto come la prescrizione» si legge nel comunicato stampa rilasciato dall'ufficio stampa della Corte costituzionale, «che incide sulla punibilità della persona riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nell'ordinamento giuridico italiano rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza, ed è parso evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la “regola Taricco”) sia la “regola Taricco” in sé. Quest'ultima, per la porzione che discende dal paragrafo 1 dell'art. 325 TFUE, è stata ritenuta irrimediabilmente indeterminata nella definizione del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.)» |