Risponde il proprietario dell’incendio cagionato dal cattivo uso della canna fumaria

Redazione Scientifica
05 Giugno 2018

Al condomino non spetta alcun diritto al rimborso per le spese sostenute per la conservazione della cosa comune ai sensi dell'art. 1134 c.c., ove l'esigenza di eseguire opere di riparazione trovi la sua causa in una specifica condotta illecita a lui attribuibile e, le opere così eseguite abbiano dato luogo ad una forma di risarcimento in forma specifica.

IL CASO Un condomino propone ricorso per cassazione per aver, la Corte d'appello, rigettato la domanda da lui proposta e finalizzata a ottenere il rimborso della somma anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata dell'edificio composto da due sole unità immobiliari (una del ricorrente e l'altra della società convenuta).

La Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'art. 1134 c.c., in quanto l'urgenza dell'intervento di manutenzione delle parti comuni era stata determinata da un incendio conseguente al surriscaldamento della canna fumaria posta all'interno dell'appartamento del ricorrente, il quale, non utilizzava adeguatamente la stufa a legna. La Corte ha ritenuto, dunque, che le spese per il rifacimento del tetto e della facciata fossero da attribuire causalmente al condomino.

In Cassazione il soccombente sostiene il mancato accertamento del nesso di causalità materiale tra il verificarsi dell'incendio nella sua proprietà esclusiva e l'evento dannoso che ha pregiudicato il tetto e la facciata dell'edificio.

LA SPESA URGENTE RESPONSABILE Sulla questione, la S.C. si pronuncia ritenendo in primo luogo che il nesso di causalità sia adeguato e nessuna inosservanza ci sarebbe stata degli artt. 40 e 41 c.p., in secondo luogo, osserva come nell'ipotesi di condominio minimo, la spesa sostenuta da uno di essi sia rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1134 c.c., è da considerarsi urgente non solo la spesa che sia giustificata dall'esigenza di manutenzione, ma quella la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, finché i condomini non decidano in assemblea.

RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA Nel caso concreto, l'esigenza di riparazione e manutenzione delle parti comuni discende da una specifica condotta illecita attribuibile al condomino, il quale sarà tenuto a risarcire il danno ex art. 2043 c.c., inoltre, tale obbligo, di partecipazione alle spese, sussiste solo in capo al danneggiante e non anche nei confronti degli altri condomini.

In conclusione, non può spettare al condomino nessun diritto al rimborso della spesa affrontata per la manutenzione della cosa comune, qualora la manutenzione e la riparazione della stessa abbia trovato la sua causa in una specifica condotta illecita a lui attribuibile e, le riparazioni fatte eseguire dal condomino stesso, abbiano così dato luogo ad una forma di risarcimento del danno in forma specifica.

(FONTE: condominioelocazione.it)

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