Sovraindebitamento: durata del piano e scadenza dei debiti

La Redazione
05 Giugno 2018

In tema di mutuo ipotecario, la durata del piano del consumatore deve collocarsi in un arco di cinque anni circa; solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio, impostò ai creditori mediante la previsione di un piano di durata ragionevolmente breve e la cui esecuzione appaia verosimilmente prevedibile.

In tema di mutuo ipotecario, la durata del piano del consumatore deve collocarsi in un arco di cinque anni circa; solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio, impostò ai creditori mediante la previsione di un piano di durata ragionevolmente breve e la cui esecuzione appaia verosimilmente prevedibile.

Il principio ex art. 9, comma 3-quater , L. n. 3/2012 secondo il quale "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, in corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i debiti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile" non può ritenersi automaticamente applicabile ai principi esposti nella legge fallimentare in tema di scadenza dei debiti (art. 55, comma 1, l.fall.).

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