L'assoggettabilità al fallimento della start-up innovativa

La Redazione
05 Giugno 2018

Ai sensi dell'art. 31, comma 4, DL n. 179/2012, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla sua costituzione, non è più soggetta alla speciale disciplina prevista dalla sezione IX del DL n. 179/2012 e, quindi, all'esenzione dalle procedure concorsuali di cui al primo comma dello stesso art. 31.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4, DL n. 179/2012, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla sua costituzione, non è più soggetta alla speciale disciplina prevista dalla sezione IX del DL n. 179/2012 e, quindi, all'esenzione dalle procedure concorsuali di cui al primo comma dello stesso art. 31.

La natura amministrativa degli atti sottesi all'iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di start-up innovativa, così come quelli di periodico aggiornamento, non preclude di per sé l'accertamento in sede prefallimentare dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l'assoggettabilità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento.

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