L'ammissibilità della notificazione a mezzo del servizio postale presso la sede di una persona giuridica

05 Giugno 2018

La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, si è occupata di stabilire se, nel caso in cui nell'atto da notificare ad una società non siano stati specificati né le generalità né i “recapiti” del rispettivo legale rappresentante ed a fronte dell'assenza presso la sede sociale dei soggetti che ai sensi di legge sarebbero legittimati a ricevere l'atto, è possibile effettuare una notificazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 890/2012.
Massima

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede, a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c.. Ciò è ammissibile, però, solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società, per l'assenza di persone che possano riceverlo.

Il caso

La società Alfa notificava a mezzo del servizio postale presso la sede legale di Beta (nel caso di specie, si noti che l'atto oggetto di notificazione era privo degli elementi identificativi del legale rappresentante e che non essendo stato rinvenuto alcun soggetto deputato alla consegna dell'atto veniva immesso avviso di tentata notifica nella cassetta postale) ricorso ex art. 6 l. fall. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare.

Beta, dichiarata fallita, proponeva reclamo avanti la Corte d'appello eccependo l'invalidità della notificazione del ricorso introduttivo.

La Corte territoriale rigettava il reclamo sostenendo che la notificazione in questione fosse stata rituale; stante, infatti, l'impossibilità di procedere alla consegna dell'atto con le modalità previste dall'art. 145, comma 1, c.p.c., giustamente si provvedeva a depositare copia dell'atto presso l'ufficio postale con contestuale immissione dell'avviso di tentata notifica nella cassetta della corrispondenza modalità, quest'ultima, equipollente a quanto previsto dall'art. 140 c.p.c..

Alfa, dunque, ricorreva per cassazione eccependo, tra l'altro, la nullità della sentenza di secondo grado per omessa revoca della sentenza dichiarativa di fallimento (a sua volta viziata a causa della nullità e/o irregolarità della notificazione) e per violazione del principio del contraddittorio.

La questione

La questione principale esaminata dalla Corte di cassazione può essere sintetizzata come segue: nel caso in cui nell'atto da notificare ad una società non siano stati specificati né le generalità né i “recapiti” (residenza, domicilio, dimora abituale) del rispettivo legale rappresentante ed a fronte dell'assenza presso la sede sociale dei soggetti che ai sensi di legge sarebbero legittimati a ricevere l'atto, è possibile effettuare una notificazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982?

Le soluzioni giuridiche

La risposta fornita dalla Corte di cassazione al quesito poc'anzi riportato è affermativa.

La Suprema Corte prende le mosse dal fatto che la notificazione di un atto ad una persona giuridica presso la sua sede a mezzo del servizio postale sia valida, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo e, nello specifico, poiché l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notificazione ai sensi degli artt. 140 e 143, allora deve ritenersi ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della l. n. 890/1982, i quali costituiscono modalità equivalenti alla notificazione prevista dall'art. 140 c.p.c..

Ciò detto, però, per poter validamente effettuare una notificazione ex art. 8 l. n. 890/1982 (come si è detto, ritenuta ammissibile in quanto sostanzialmente equipollente all'art. 140 c.p.c. richiamato dall'art. 145, comma 3, c.p.c.) è necessario tenere conto delle caratteristiche e dei presupposti di applicabilità di tale ultima norma.

Conseguentemente, poiché il summenzionato comma 3 dell'art. 145 c.p.c. per la propria operatività richiede che (i) la notificazione prevista dai primi due commi dell'art. 145 c.p.c. non abbia avuto buon esito e che (ii) la notifica venga effettuata nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, la Corte di cassazione conclude con il principio di diritto in commento e, dunque, sancisce la validità della notificazione ex art. 8 l. n. 890/1982 eseguita direttamente nei confronti della persona giuridica (rectius presso la rispettiva sede legale) a condizione che (a) vi sia stata l'impossibilità di poter consegnare l'atto presso la sede legale della società stante l'assenza dei soggetti abilitati a riceverlo (b) venga specificato nell'atto il nominativo del legale rappresentante e dei relativi recapiti.

Invero, il Giudice di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 13 settembre 2011, n. 18762 in Giust. civ. Mass. 2011, 9, 1294, richiamata anche nella pronuncia in commento) aveva già da qualche tempo, proprio con riferimento all'art. 145 c.p.c., sancito l'equipollenza tra la modalità di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. e gli avvisi previsti dall'art. 8 l. n. 890/1982 giungendo, però, a risultati diametralmente opposti rispetto all'ordinanza de qua.

Nel decisum del 2011, difatti, la Suprema Corte, come del resto alcuni Autori (Murra, sub art. 145 c.p.c., in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di Briguglio, Capponi, Padova 2007, p. 17; E. Poli sub art. 145 c.p.c, in Commentario del codice di procedura civile diretto da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, II, Torino 2012, p. 904) ha ritenuto che il vano esperimento delle forme di notificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 145 c.p.c., unitamente all'indicazione del legale rappresentate nell'atto da notificare, legittimerebbe il ricorso degli artt. 140 e 143 c.p.c. nei soli confronti di quest'ultimo e non anche dell'ente giungendo, così, a qualificare come nulla la notifica a mezzo posta eseguita presso la sede della società ex art. 8 l. n. 890/1982.

Con l'ordinanza del 16 marzo 2018, dunque, la Corte di cassazione, pur prendendo le mosse da un proprio precedente va oltre, ammettendo, come si è visto, a date condizioni, direttamente presso la persona giuridica, la notificazione mediante deposito del piego presso l'ufficio postale e contestuale avviso di tentata notifica.

Osservazioni

Nel caso in cui sia necessario notificare un atto ad una persona giuridica con supporto cartaceo, in assenza dei soggetti previsti dalla legge come abilitati alla ricezione degli atti (commi 1 e 2 dell'art. 145 c.p.c.) e sempreché venga indicato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante è legittimo effettuare la notifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 (e del connesso avviso di tentata notifica) direttamente nei confronti della persona giuridica.

Mediante il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione è, dunque, possibile ovviare alle difficoltà che potrebbero presentarsi nell'indispensabile fase della notificazione di fronte a persone giuridiche il cui luogo deputato alla consegna degli atti sia, più o meno colpevolmente, scarsamente presidiato dai soggetti legittimati alla loro ricezione.

Se, pertanto, il precedente giurisprudenziale del 2011 escludeva la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi postali qualora fossero stati indicati gli elementi identificativi del legale rappresentante (a contrario allora si sarebbe dovuto dedurre la validità della notifica postale per compiuta giacenza qualora tali elementi non fossero stati menzionati con evidente disparità dipendente dalla scelta discrezionale di inserire o meno nell'atto i dati del rappresentante), l'ordinanza in commento fa un passo ulteriore consentendo alle condizioni sopra tratteggiate la notifica a mezzo posta.

Certamente quanto statuito dall'ordinanza in commento tenderà ad agevolare il perfezionamento del processo notificatorio in quelle situazioni che, come si è detto, sembrano tese ad ostacolare la notifica degli atti giudiziari.

Altrettanto vero è, però, che la Corte di cassazione, nel richiedere quale presupposto per l'applicabilità dell'art. 8 della legge n. 890/1982 la specificazione del recapito del legale rappresentante, sembra non tener conto del fatto, come è già stato in precedenza osservato (Casali, La notifica degli atti giudiziari alle società: aspetti critici, in Giust. civ. 2012, 6, I, 1523), che secondo gli artt. 2295, 2328 e 2463 c.c. l'atto costitutivo delle società deve riportare il domicilio dei soci, mentre non è richiesta l'indicazione della residenza o domicilio degli amministratori e quindi dei rappresentanti, che nelle società di capitali possono anche essere non soci.

Per l'effetto, potrebbe risultare difficoltoso reperire un dato la cui assenza impedirebbe l'utilizzo della notifica a mezzo posta, tanto più che il domicilio, a differenza della residenza, può essere trasferito senza particolari formalità (Bianca C.M., Diritto Civile, I, Milano 2002, p.274).

Alla luce di tali possibili problematiche appare preferibile, quantomeno in prima battuta, ricorrere alla notificazione presso l'indirizzo PEC della società, così come risultante dal registro Ini-Pec, sempreché, si intenda, la “casella postale” elettronica di destinazione non venga lasciata in uno stato tale (eccessivo contenuto di messaggi) da impedire di fatto la ricezione dell'atto oggetto di notificazione.

Guida all'approfondimento

Mancuso, Le notificazioni civili: il perfezionamento, 2015, 207.

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