È inesistente l’atto cartaceo con indicazione del nominativo del funzionario “a stampa” ma privo della firma autografa
05 Giugno 2018
L'atto cartaceo notificato in via ordinaria il quale rechi la stampigliatura “firmato digitalmente” senza recare, però, alcuna sottoscrizione in originale, è giuridicamente inesistente o, comunque, illegittimo in quanto la possibilità di sostituire la “firma autografa” con una indicazione del nominativo “a stampa” è prevista solo qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivino da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata.
Vedi anche par. "Rappresentanza, legittimazione e delega" del Focus "Vexata Quaestio Dirigenti Decaduti" di S. Labruna
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