Illegittimo il licenziamento del dirigente per fatti emersi dall'istruttoria ma non contestati

Alessandra Boati
05 Giugno 2018

Se idonei ad incidere sul vincolo fiduciario, i comportamenti e gli atti di gestione posti in essere in qualità di amministratore di una società controllata possono portare al licenziamento del dirigente, purché siano oggetto di preventiva contestazione disciplinare, in conformità con le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Massima

Se idonei ad incidere sul vincolo fiduciario, i comportamenti e gli atti di gestione posti in essere in qualità di amministratore di una società controllata possono portare al licenziamento del dirigente, purché siano in ogni caso oggetto di preventiva contestazione disciplinare, in conformità con le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, L. n. 300/1970.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Milano, con il quale un dirigente con funzione di direttore vendite, dopo essere stato licenziato e revocato come amministratore, veniva convenuto in giudizio dalla società controllante, sua datrice di lavoro, e dalle due società controllate, di cui era stato amministratore. Le società chiedevano l'accertamento delle responsabilità del dirigente per violazione dei doveri di buona fede e correttezza connessi al suo rapporto di lavoro e l'inadempimento delle obbligazioni assunte in qualità di amministratore delegato, nonché il risarcimento del danno.

Il dirigente si costituiva in giudizio per resistere alle avverse domande e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, in ordine al difetto di giustificatezza del licenziamento e all'illegittimità della revoca della carica di amministratore delegato. Formulava, inoltre, eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alle domande relative alle responsabilità quale amministratore.

Il giudice di primo grado separava le cause e rimetteva dinnanzi al giudice ordinario quelle aventi ad oggetto la responsabilità quale amministratore delegato e quelle introdotte dalla domanda riconvenzionale relative all'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di revoca da amministratore delegato. Il Tribunale, quindi, dichiarava l'illegittimità del licenziamento in quanto non sorretto da giusta causa e condannava la società controllante al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare.

A seguito della proposizione dell'appello da parte della società datrice, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza, ritenendo giustificato il licenziamento, in quanto non sorretto da giusta causa ma da giustificato motivo soggettivo, dichiarando, quindi, non dovuta l'indennità supplementare.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, non doveva essere attribuito rilievo agli altri fatti che erano stati oggetto di contestazione disciplinare prima del licenziamento e riguardanti le attività espletate in qualità di direttore vendite, mentre – sempre secondo i giudici della Corte di Appello – assumevano rilevanza i comportamenti tenuti dal dirigente come amministratore delle società controllate (in particolare, il coinvolgimento della capogruppo in una vicenda penale di evasione fiscale cd. “a carosello” volta a raggirare il meccanismo di funzionamento dell'IVA in cui il dirigente era imputato). Tali comportamenti, infatti, avevano riflessi sulla valutazione in ordine alla permanenza di un rapporto di carattere dirigenziale e ben potevano giustificare il recesso.

Contro la sentenza di appello il dirigente proponeva ricorso dinnanzi alla Suprema Corte con due motivi, mentre la società datrice resisteva con controricorso e proponendo, altresì, ricorso incidentale.

La questione

Con il primo motivo, il dirigente denunciava che la Corte territoriale, a fronte della non impugnata separazione delle cause per ragioni di incompetenza funzionale, non avrebbe potuto fondare la propria decisione su circostanze relative alle attività poste in essere quale amministratore delegato delle società controllate.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava, altresì, che i giudici di secondo grado avessero preso in considerazione, come validi addebiti al lavoratore, fatti e circostanze non accertati in quanto acquisiti in fase di indagini o dedotti dai brogliacci delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla Polizia Giudiziaria, non accertati e neppure oggetto di contestazione disciplinare.

Attraverso controricorso, la società, con il primo motivo, sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riteneva che il coinvolgimento del dirigente per fatti di frode fiscale potesse giustificare un provvedimento espulsivo per giusta causa e nella parte in cui escludeva che una grave negligenza o incapacità nello svolgimento della funzione di a.d. potesse configurare la giusta causa nel licenziamento.

Con il secondo motivo, la datrice denunciava che la sentenza avesse errato nel ritenere che non potesse essere licenziato per giusta causa il dirigente che avesse posto in essere operazioni molto rischiose, in contravvenzione con le procedure aziendali.

Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale deduceva che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non fondati gli addebiti contestati al dirigente anche in merito a comportamenti in concorrenza rispetto alla società datrice e nel ritenere che alcune società riconducibili allo stesso non svolgessero attività concorrenziale.

Con il quarto ed ultimo motivo, la società denunciava che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non ravvisare la violazione dell'obbligo di fedeltà, riservatezza e non concorrenza e nel non ritenere che tali comportamenti integrassero una giusta causa di licenziamento.

Per ragioni di ordine logico, venivano esaminati prioritariamente i motivi del ricorso incidentale.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, procedendo preliminarmente all'esame dei motivi del ricorso incidentale, dichiarava la loro infondatezza.

Gli ermellini, sul punto, ritenevano insussistente la violazione dell'art. 2119 c.c., che veniva individuata quale denominator comune dei rilievi sollevati dalla controricorrente.

Evidenziava, infatti, la Suprema Corte che spetta al giudice di primo grado – in via esclusiva – l'accertamento della ricorrenza degli elementi che possono integrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, attraverso una valutazione delle risultanze del processo che, nel caso di specie risulta ben argomentata e esaurientemente motivata. Al contrario, continua la sentenza in commento, le censure sollevate nel controricorso consistono in contestazioni meramente contrappositive.

Quanto, invece, alla disamina dei motivi del controricorso, dopo aver rilevato l'infondatezza del primo, i giudici di legittimità hanno accolto il secondo motivo.

La Corte ha evidenziato, innanzitutto, che il licenziamento era stato ritenuto sorretto da giustificato motivo soggettivo sulla base della partecipazione del manager nella gestione dell'insolvenza di una società cliente della datrice (con la quale intratteneva un rapporto privilegiato da cui era dipeso il rapporto commerciale) e del ruolo svolto dal dirigente nella vicenda penale della cd. frode a carosello.

Sul secondo addebito, i giudici di legittimità rilevavano che, pur trattandosi di circostanze emerse dall'istruttoria, i fatti non erano stati oggetto di contestazione e, anzi, dalla sentenza impugnata risultava che si trattava di fatti emersi e/o accertati successivamente alle lettere di contestazione.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte richiamava quanto già affermato da diverse pronunce, ovverosia che, anche in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, trovano applicazione le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, co. 2 e 3, della L. 20 maggio 1970, n. 300, in quanto espressione di un principio di generale garanzia.

Veniva, in conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso principale e rigettati il primo ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata veniva cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione.

Osservazioni

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha inteso stabilire che le attività poste in essere dal dirigente in qualità di amministratore delegato delle società controllate possono utilmente essere considerate ai fini della decisione in merito alla legittimità del licenziamento. Tali condotte, infatti, per la loro gravità sono idonee a incidere sul vincolo fiduciario relativo al rapporto dirigenziale.

Aggiungono, però, gli ermellini che, gli atti di mala gestio attuati come amministratore devono sempre e necessariamente essere oggetto di preventiva contestazione disciplinare, essendo applicabili anche al lavoro dirigenziale le garanzie del procedimento disciplinare.

Concludono, infatti, i giudici di legittimità che “il principio già affermato da questa Corte secondo il quale, in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, co. 2 e 3, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso”.

Sulla base di tale presupposto, quindi, la Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte di secondo grado.

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